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6 MESI IN PIÙ PER PERMESSI DI COSTRUIRE E SCIA

28 Feb 2024

La legge di conversione del Decreto “Energia” estende da 24 a 30 mesi la proroga permesso di costruire, Scia, convenzione di lottizzazione e autorizzazione paesaggistica per far fronte alle difficoltà che hanno impedito l’avvio o la conclusione dei lavori nei tempi previsti.

Proroga permesso costruire e altri titoli abilitativi
La proroga riguarda sia i titoli abilitativi in corso sia quelli da avviare entro il 30 giugno 2024.

La proroga del permesso di costruire e degli altri titoli abilitativi non è una novità. Ricordiamo che, in base al Testo Unico dell’edilizia (Dpr 380/2001), nel permesso di costruire devono essere indicati il termine di inizio dei lavori e quello di ultimazione delle opere. Il termine per l’inizio dei lavori non può essere superiore ad 1 anno dal rilascio del titolo e quello per l’ultimazione dell’opera non può essere superiore a 3 anni dall’inizio dei lavori.
Nel 2022 il Decreto “Ucraina” (Legge 51/2022), per far fronte all’eccezionale aumento dei prezzi dei materiali edili e all’irreperibilità degli stessi, ha prorogato di un anno i termini di inizio e ultimazione dei lavori indicati nei permessi di costruire rilasciati o formatisi entro il 31 dicembre 2022.

A fine 2022, il Milleproroghe (Legge 14/2023) ha fatto slittare i termini di un altro anno (24 mesi in tutto), estendendo la misura ai titoli abilitativi rilasciati o presentati entro il 31 dicembre 2023.

Adesso il Decreto Energia estende la proroga del permesso di costruire e degli altri titoli abilitativi di altri 6 mesi, arrivando a 30 mesi in tutto, e coinvolgendo i titoli abilitativi rilasciati o presentati entro il 30 giugno 2024.

Condizioni per la proroga permesso di costruire
Restano confermate le condizioni previste dalle precedenti proroghe:
– lo slittamento dei termini non è automatico, ma è l’interessato che deve inviare una apposita comunicazione al Comune per richiedere la proroga di un determinato titolo abilitativo ai sensi della normativa vigente;
– alla data di invio della comunicazione, i termini di inizio o fine lavori non devono risultare scaduti;
– il titolo abilitativo non deve entrare in contrasto con i nuovi strumenti urbanistici o con i provvedimenti per la tutela dei beni culturali e del paesaggio.

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