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CERTIFICAZIONE SOA E BONUS EDILIZI, LE REGOLE PER I LAVORI OLTRE I 516MILA EURO

26 Apr 2023

Per ottenere il superbonus e gli altri bonus edilizi su lavori oltre i 516mila euro, i committenti devono affidare gli interventi soltanto ad imprese in possesso della certificazione SOA disciplinata dall’articolo 84 del Codice dei contratti pubblici del 2016.
La scorsa settimana attraverso una circolare l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti sull’obbligo, per ottenere il superbonus e gli altri bonus edilizi su lavori oltre i 516mila euro, di affidare gli interventi soltanto ad imprese in possesso della certificazione SOA disciplinata dall’articolo 84 del Codice dei contratti pubblici del 2016. L’obbligo era stato introdotto dall’articolo 10-bis del Decreto Ucraina – Taglia bollette – Energia – DL 21/2022 convertito nella Legge 51/2022, vigente dal 1° gennaio 2023 ma che prevede un periodo transitorio fino al 30 giugno 2023.
In particolare, per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali, l’esecuzione dei lavori deve essere affidata tenendo conto di due fasi.

Dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023:
– a imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o subappalto, della occorrente certificazione SOA;
– a imprese che, al momento della firma del contratto di appalto o subappalto, documentano al committente o all’impresa subappaltante l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio della certificazione.

Dal 1° luglio 2023:
– esclusivamente alle imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o subappalto, della certificazione SOA.

La Circolare chiarisce che per i lavori in corso di esecuzione al 21 maggio 2022 (data di entrata in vigore del DL 21/2022) e per i contratti stipulati prima di tale data, è possibile fruire del superbonus e degli altri bonus edilizi a prescindere dalla SOA, anche per le spese sostenute dal 1° luglio 2023.

Certificazione SOA e bonus edilizi, le regole per i lavori oltre i 516mila euro
Inoltre – aggiunge l’Agenzia -, tenendo conto della norma di interpretazione autentica di cui all’articolo 2-ter del DL 11/2023, per i contratti stipulati a partire dal 21 maggio 2022 è possibile fruire dei bonus edilizi, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023, qualora le imprese abbiano acquisito la certificazione SOA o abbiano sottoscritto un contratto finalizzato al rilascio della predetta certificazione, entro la medesima data. Per le spese sostenute a decorrere dal 1° luglio 2023, la detrazione è condizionata all’avvenuto rilascio della certificazione SOA.
Quanto all’ambito applicativo, la Circolare chiarisce che le “condizioni SOA” riguardano sia la fruizione della detrazione sia l’esercizio delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito, relative agli interventi previsti dall’articolo 119 (Superbonus) e dall’articolo 121, comma 2, del DL 34/2020 (bonus diversi dal Superbonus).
Come chiarito dalla suddetta norma di interpretazione autentica, gli obblighi di certificazione SOA non sono applicabili alla detrazione delle spese riguardanti l’acquisto delle unità immobiliari in edifici ristrutturati da imprese (bonus del 50% sul 25% del prezzo, ex articolo 16-bis, comma 3, del Tuir) né al sismabonus acquisto di cui all’articolo 16, comma 1-septies, del DL 63/2013.
Viene inoltre evidenziato che per individuare i lavori di importo superiore a 516mila euro, per i quali è previsto l’obbligo della “condizione SOA”, occorre tener conto dell’importo dei lavori al netto dell’Iva.
Infine, in linea con la norma di interpretazione autentica, l’Agenzia chiarisce che il limite di 516mila euro deve essere calcolato considerando singolarmente ciascun contratto di appalto e ciascun contratto di subappalto. Ne consegue che, nell’ipotesi in cui i lavori siano affidati in subappalto, le “condizioni SOA” devono essere rispettate dall’impresa appaltatrice, nel caso in cui il valore dell’opera complessiva superi i 516mila euro, nonché dalle imprese subappaltatrici solo qualora le stesse eseguano lavori di importo superiore a tale soglia.

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