Il Consiglio dei Ministri di ieri ha approvato diversi provvedimenti in materia di lavoro e di inclusione sociale.
Sulla base del comunicato ufficiale del Governo ed in attesa del testo dei decreti vediamo di seguito le principali novità:
1) decreto legge in materia di lavoro e inclusione sociale
Si innalza, dal 2 al 6%, l’esonero parziale sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico dei lavoratori dipendenti per i periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2023 (con esclusione della tredicesima mensilità). L’esenzione è innalzata al 7% se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 1.923 euro.
Esclusivamente per i lavoratori dipendenti con figli a carico per il 2023 è previsto l’incremento della soglia dei fringe benefit a 3.000 euro.
Si prevede una estensione ai genitori vedovi della maggiorazione dell’assegno unico prevista per i nuclei familiari in cui entrambi i genitori siano occupati.
Assegno di inclusione sociale e lavorativa,
In sostituzione del reddito di cittadinanza, dal 1° gennaio 2024 si introduce l’assegno di inclusione che consiste in una integrazione al reddito in favore dei nuclei familiari che comprendano una persona con disabilità, un minorenne o un ultra-sessantenne e che siano in possesso di determinati requisiti. Il beneficio mensile, di importo non inferiore a 480 euro all’anno esenti dall’IRPEF, sarà erogato dall’INPS attraverso uno strumento di pagamento elettronico, per un periodo massimo di 18 mesi continuativi, con la possibilità di un rinnovo per ulteriori 12 mesi.
Per i soggetti occupabili, cioè coloro che hanno una età compresa tra i 18 e i 59 anni e non rientrano tra le categorie “fragili”, è prevista la decadenza dal beneficio nel caso di rifiuto di una offerta di lavoro a tempo pieno o parziale, non inferiore al 60% dell’orario a tempo pieno e con una retribuzione non inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi e che sia:
• a tempo indeterminato, su tutto il territorio nazionale oppure
• a tempo determinato, anche in somministrazione, se il luogo di lavoro non dista oltre 80 km dal domicilio.
I datori di lavoro privati che intendano assumere i beneficiari potranno fruire, a determinate condizioni, di incentivi nella forma di un esonero contributivo previdenziale. Ai patronati, alle associazioni senza fini di lucro e agli altri enti di mediazione sarà riconosciuto, per ogni persona con disabilità assunta a seguito dell’attività da loro svolta, un contributo compreso tra il 60 e l’80% di quello riconosciuto ai datori di lavoro.
Contributo di accompagnamento al lavoro di 350 euro
Ai soggetti di età compresa fra i 18 e 59 anni in condizioni di povertà assoluta, facenti parte di nuclei familiari privi dei requisiti per accedere al sostegno al reddito e ai componenti di nuclei che invece lo percepiscono e che non siano calcolati nella scala di equivalenza, è riconosciuto un diverso contributo, volto a sostenere il percorso di inserimento lavorativo, anche attraverso la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, (tra cui anche il servizio civile universale,) Gli interessati devono presentare una dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, e sottoscrivere un patto di servizio personalizzato. Durante la partecipazione ai programmi formativi, per un massimo di 12 mensilità, gli interessati riceveranno un beneficio economico pari a 350 euro mensili.
Incentivo al lavoro giovanile
Per favorire l’occupazione giovanile sono previsti incentivi pari al 60% della retribuzione per un periodo di 12 mesi, a favore dei datori di lavoro che assumono giovani sotto i 30 anni di età, non inseriti in programmi formativi e registrati nel PON “Iniziativa Occupazione Giovani”.
Misure sui contratti a termine: le causali che possono essere indicate nei contratti di durata compresa tra i 12 e i 24 mesi (comprese le proroghe e i rinnovi), per consentire un uso più flessibile di tale tipologia contrattuale saranno:
• causali previste dai contratti collettivi;
• per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva, individuate dalle parti, in caso di mancato esercizio da parte della contrattazione collettiva, e in ogni caso entro il termine del 31 dicembre 2024;
• sostituzione di altri lavoratori.
Rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro, di tutela contro gli infortuni e dei controlli ispettivi
• Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative,
• obbligo per i datori di lavoro di nominare il medico competente se richiesto dalla valutazione dei rischi;
• estensione ai lavoratori autonomi di alcune misure di tutela previste nei cantieri;
• obbligo di formazione specifica in capo al datore di lavoro nel caso di utilizzo di attrezzature di lavoro per attività professionali e conseguenti sanzioni in caso di inosservanza.
2) Disegno di legge: contributi assunzione disabili – somministrazione – ricongiunzione contributi
Il disegno di legge che viene presentato dal Governo per l’approvazione del Parlamento prevede:
• Contributo per le assunzioni di persone con disabilità da parte di enti e organizzazioni: per ogni persona con disabilità assunta a tempo indeterminato tra il 1° agosto 2022 ed il 31 dicembre 2023.
• Modifiche in materia di somministrazione di lavoro: si eliminano i limiti percentuali relativi alle assunzioni con il contratto di apprendistato in regime di somministrazione e quelli quantitativi in caso di somministrazione a tempo indeterminato di specifiche categorie di lavoratori (lavoratori in mobilità, soggetti disoccupati non del settore agricolo): l’esenzione dal rispetto dei limiti quantitativi della somministrazione, si estende in caso di assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
• Sospensione della prestazione di cassa integrazione: si estende ai rapporti di lavoro di durata pari o inferiore a 6 mesi la disciplina che prevede che il lavoratore non abbia diritto all’integrazione soltanto per le giornate di lavoro effettuate.
• Durata del periodo di prova: Si puntualizza la tempistica della durata del periodo di prova nel rapporto di lavoro a tempo determinato, fissandola in un giorno di effettiva prestazione per ogni 15 giorni di calendario, e si precisa che in ogni caso tale periodo non può essere inferiore a due giorni.
• Rafforzamento degli ambiti territoriali sociali per l’attuazione del LEPS e degli interventi del PNRR, possibili assunzioni per i comuni.
• Potenziamento dell’attività di accertamento di elusioni e violazioni in ambito contributivo: consente all’INPS accertamenti d’ufficio mediante la consultazione di banche dati anche di altre pubbliche amministrazioni e possibilità di invitare i contribuenti a comparire per fornire dati ed elementi informativi. Qualora il contribuente effettui il pagamento integrale entro 40 giorni dall’accertamento, le sanzioni civili sono ridotte nella misura del 50%. Entro tale termine il contribuente può inoltrare domanda di dilazione con agevolazioni sull’applicazione delle sanzioni.
• Ricostituzione del Fondo nazionale per le Politiche Migratorie: si prevede l’incremento, per l’anno 2023, di un importo pari a euro 2.427.740 per il Fondo nazionale per le politiche migratorie, istituito presso la Presidenza del Consiglio.
• Ricongiunzione, ai fini previdenziali, dei periodi assicurativi per i lavoratori dipendenti, autonomi e per i liberi professionisti: con rendimento previsto a quello offerto dal sistema contributivo, pari alla media quinquennale del tasso di crescita del PIL.
• istituzione del Sistema informativo per la lotta al caporalato in agricoltura; l’uniformazione dei tempi di presentazione delle domande di accesso ad Ape sociale e di pensionamento anticipato con requisito contributivo ridotto; modifiche al Codice del terzo settore per consentire la partecipazione a distanza alle assemblee; modifiche relative ai fondi di solidarietà bilaterali.
3) Decreto legislativo con misure per la disabilità
E’ stato approvato infine in esame preliminare un decreto legislativo in tema di riqualificazione dei servizi pubblici per l’inclusione e l’accessibilità in attuazione dell’articolo 2, comma 2, lettera e) della legge 22 dicembre 2021, n. 227.
Le disposizioni mirano a garantire l’uniformità della tutela dei lavoratori con disabilità sul territorio nazionale e l’accessibilità ai servizi forniti dalle pubbliche amministrazioni ai fini della loro piena inclusione.
Si introduce un’apposita figura qualificata nell’ambito delle pubbliche amministrazioni, preposta alla programmazione strategica della piena accessibilità delle amministrazioni da parte delle persone con disabilità.
Gli obiettivi di tutela e accessibilità delle persone con disabilità nell’esercizio delle prestazioni lavorative e nell’accesso e fruizione dei servizi della pubblica amministrazione entrano a far parte del sistema di valutazione dei risultati anche in relazione alla responsabilità dei dirigenti.