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DIRITTO CAMERALE 2023: IL MIMIT PREVEDE AUMENTO

02 Mag 2023

Il MIMIT, con un comunicato pubblicato sul proprio sito, specifica che entra in vigore il D.M. 23 febbraio 2023 con il quale:
• per gli anni 2023, 2024 e 2025 e per le Camere di commercio indicate nell’allegato “A”,
• si autorizza, ai sensi dell’articolo 18, comma 10, della legge n. 580/1993, l’incremento delle misure del diritto annuale così come adottato nelle delibere dei relativi enti camerali,
Inoltre, viene previsto che, l’incremento della misura del diritto annuale fino ad un massimo del 20%, ai sensi del comma 10 dell’articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 così come modificato dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, è finalizzato per il finanziamento dei progetti indicati nelle deliberazioni dei Consigli camerali elencate nell’allegato “A” che costituisce parte integrante del presente decreto.
Le Camere di commercio di cui all’allegato “A” al decreto sono tenute, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni successivi a quelli sopra indicati, ad inviare, per il tramite di Unioncamere, alla Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica del Ministero delle imprese e del made in Italy, un rapporto dettagliato sui risultati realizzati sui singoli progetti.
Attenzione al fatto che, le imprese che hanno già provveduto, per l’anno 2023, al versamento del diritto annuale possono effettuare il conguaglio rispetto all’importo versato entro il termine.
Ricordiamo che entro il 30 giugno 2023 va versato il Diritto Camerale annuale. La norma specifica che il termine entro cui pagare coincide con quello del versamento del primo acconto delle imposte sui redditi pertanto il diritto camerale potrà essere versato con maggiorazione dello 0,40% entro il 30 luglio.
Con nota dell’11 novembre 2022 il MIMIT ha approvato le misure per il diritto annuale camerale per il 2023, che di fatto si confermano le misure degli anni passati.
Per quanto riguarda le misure fisse si premette che queste sono state indicate nella tabella che segue, nel loro importo esatto, mentre ai fini del versamento dell’importo complessivo da versare a ciascuna camera di commercio occorre, quando necessario, provvedere all’arrotondamento all’unità di euro applicando un unico arrotondamento finale:
• per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi,
• per difetto, negli altri casi, sull’intero importo dovuto dall’impresa (comprensivo dell’importo dovuto per le eventuali unità locali ubicate nella medesima provincia).
Nel caso di imprese tenute al versamento del diritto annuale commisurato al fatturato (cioè delle altre imprese iscritte al registro delle imprese, diverse da quelle individuali e da quelle per cui siano previste specifiche misure fisse o transitorie) è necessario applicare al fatturato 2022 determinate aliquote:

Diritto Camerale 2023: modalità e termini di versamento
Il diritto camerale viene versato:
• in unica soluzione;
• con il modello F24, utilizzando il codice tributo “3850” da indicare nella sezione “IMU ed altri tributi locali”.

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