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BANCA DATI DIGITALE ANAC: TUTTE LE REGOLE

03 Mag 2023

In data 13 aprile è stato ripubblicato con note in GU su supplemento ordinario il Decreto legislativo n 36 del 31 marzo 2023, ovvero il Codice degli appalti che è entrato in vigore l’1 aprile.
Le nuove regole “a burocrazia semplificata” per l’operatività saranno operative dal 1° luglio, mentre per la digitalizzazione degli appalti si dovrà attendere il 1° gennaio 2024.

Codice degli appalti: la banca dati digitale
Con l’art. 23 si disciplina la Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita presso l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC).
L’ANAC è titolare in via esclusiva della Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all’articolo 62- bis del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, abilitante l’ecosistema nazionale di e-procurement, e ne sviluppa e gestisce i servizi.
L’ANAC individua con propri provvedimenti le sezioni in cui si articola la banca dati e i servizi ad essa collegati.
La Banca dati nazionale dei contratti pubblici è interoperabile con:
• le piattaforme di approvvigionamento digitale utilizzate dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti,
• il portale dei soggetti aggregatori per la digitalizzazione di tutte le fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici,
• nonché con la piattaforma digitale nazionale dati, con le basi di dati di interesse nazionale e con tutte le altre piattaforme e banche dati dei soggetti coinvolti nell’attività relativa al ciclo di vita dei contratti pubblici.
I soggetti coinvolti nell’attività relativa al ciclo di vita dei contratti, ove non già accreditati alla piattaforma sono tenuti ad accreditarsi alla predetta piattaforma nonché alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, a sviluppare le interfacce applicative e a rendere disponibili le proprie basi dati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e in materia di interoperabilità nel rispetto delle linee guida dell’Agenzia per l’Italia digitale (AGID).
La Banca dati nazionale dei contratti pubblici rende disponibili mediante interoperabilità i servizi e le informazioni necessari allo svolgimento delle fasi dell’intero ciclo di vita dei contratti pubblici, anche ai fini del rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
La stessa Banca dati si integra con la piattaforma unica della trasparenza istituita presso l’ANAC.
Con proprio provvedimento l’ANAC individua le informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche di cui all’articolo 25.
Gli obblighi informativi di cui al primo periodo riguardano anche gli affidamenti diretti a società in house di cui all’articolo 7, comma 2.
Con proprio provvedimento l’ANAC individua i tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle banche dati garantiscono l’integrazione con i servizi abilitanti l’ecosistema di approvvigionamento digitale.
L’integrazione è realizzata attraverso i servizi digitali resi disponibili da ANAC sulla piattaforma digitale nazionale dati, nel rispetto delle relative regole tecniche.
L’ANAC rende disponibili ai sistemi informativi regionali competenti per territorio, nonché alle pubbliche amministrazioni, le informazioni necessarie allo svolgimento dei compiti istituzionali,
Nei casi in cui si omettano informazioni o attività necessarie a garantire l’interoperabilità dei dati, l’ANAC effettua una segnalazione all’AGID per l’esercizio dei poteri sanzionatori di cui all’articolo 18-bis del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.
L’omissione di informazioni richieste, il rifiuto o l’omissione di attività necessarie a garantire l’interoperabilità delle banche dati coinvolte nel ciclo di vita dei contratti pubblici costituisce violazione di obblighi di transizione digitale punibili ai sensi dell’articolo 18-bis del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.
Al fine di ridurre gli oneri amministrativi dei soggetti attuatori i dati di cui al presente articolo possono essere utilizzati nell’ambito delle procedure concernenti i finanziamenti degli investimenti pubblici come strumento di verifica dell’effettivo utilizzo delle risorse e di avanzamento procedurale nei tempi previsti dalle leggi di spesa.

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