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PNRR, NIENTE CALDAIE A GAS NELLE NUOVE COSTRUZIONI E NELLE RISTRUTTURAZIONI

09 Mag 2023

Gli interventi finanziati dal programma europeo Next Generation EU e, in Italia, dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) devono rispettare il principio del Do No Significant Harm (DNSH) cioè non devono arrecare alcun danno significativo all’ambiente.

Uno dei punti fermi di questo orientamento è l’esclusione delle caldaie a gas dai finanziamenti.

Ma le caldaie a gas non sono vietate tout court: esiste un elenco delle misure che prevedono un divieto assoluto di inserimento di caldaie a gas in interventi PNRR, un elenco delle misure per cui è previsto l’utilizzo di una lista di esclusione per comprovare il DNSH e i requisiti che gli impianti devono rispettare per essere ritenuti ammissibili sotto il profilo del DNSH, nei casi in cui non siano tassativamente esclusi.

Per aiutare i soggetti attuatori a rispettare il principio del DNSH, nei giorni scorsi sono state pubblicate due nuove checklist da compilare nel caso di misure riguardanti la costruzione di nuovi edifici o ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non residenziali che prevedano l’esclusione delle caldaie a gas.

Le due liste di controllo sono infatti associate alle schede tecniche ‘1 – Costruzione di nuovi edifici’ e ‘2 – Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non residenziali’ della ‘Guida Operativa per il rispetto del principio DNSH’, opportunamente modificate al fine di prevedere uno specifico punto di controllo in relazione all’esclusione delle caldaie a gas dall’intervento.

Le nuove check list andranno utilizzate soltanto per le misure indicate, e che prevedono un esplicito divieto di inserimento in interventi del PNRR di caldaie a gas, e per le misure per le quali la conformità al DNSH si comprova mediante l’utilizzo di una lista di esclusione.
PNRR, il rispetto del principio DNSH
Le autovalutazioni DNSH del PNRR costituiscono elementi guida lungo tutto il percorso di realizzazione degli investimenti e delle riforme. Le amministrazioni sono chiamate a garantire concretamente che ogni misura non arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali, adottando specifici requisiti in tal senso nei principali atti programmatici e attuativi.
In particolare, gli impegni presi devono essere tradotti con precise avvertenze e monitorati dai primi atti di programmazione della misura fino al collaudo/certificato di regolare esecuzione degli interventi.
Le PA devono esplicitare gli elementi essenziali necessari all’assolvimento del DNSH nei decreti di finanziamento e negli specifici documenti tecnici di gara, eventualmente prevedendo meccanismi amministrativi automatici che comportino la sospensione dei pagamenti e l’avocazione del procedimento in caso di mancato rispetto del DNSH.
Allo stesso modo, una volta attivati gli appalti, il documento d’indirizzo alla progettazione dovrebbe fornire indicazioni tecniche per l’applicazione progettuale delle prescrizioni finalizzate al rispetto del DNSH, mentre i documenti di progettazione, capitolato e disciplinare dovrebbero riportare indicazioni specifiche finalizzate al rispetto del principio affinché sia possibile riportare nei SAL una descrizione dettagliata sull’adempimento delle condizioni imposte dal rispetto del principio.

La ‘Guida operativa per il rispetto del principio DNSH’ ha lo scopo di assistere le amministrazioni nel processo di indirizzo, raccolta di informazioni e verifica, fornendo un orientamento sui requisiti tassonomici, sulla normativa corrispondente e sugli elementi utili per documentare il rispetto dei requisiti DNSH.

La Guida contiene, appunto, le check list di verifica e controllo per ciascun settore di intervento, che riassumono in modo molto sintetico i principali elementi di verifica richiesti nella corrispondente scheda tecnica.

PNRR, quando le caldaie a gas sono escluse
Tornando alle caldaie a gas, è importante distinguere tra misure per le quali ne è prevista espressamente l’esclusione dai finanziamenti e misure per le quali tale esclusione non è disposta.

Le caldaie a condensazione a gas sono espressamente escluse dalle seguenti misure:
– M2C4 2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei comuni;
– M5C2 2.1: Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale;
– M5C2 2.2: Piani urbani integrati.

Non è previsto l’approvvigionamento di caldaie a gas naturale per le seguenti misure:
– M2C3 1.2: Costruzione di edifici, riqualificazione e rafforzamento dei beni immobili dell’amministrazione della giustizia;
– M4C1 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica;
– M4C1 1.7: Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti;
– M2C3 2.1: Rafforzamento dell’Ecobonus e del Sismabonus per l’efficienza energetica e la sicurezza degli edifici.

Per quest’ultima misura – rafforzamento dell’Ecobonus e del Sismabonus – il costo dell’installazione di caldaie a condensazione a gas deve rappresentare una piccola parte del costo complessivo del programma di ristrutturazione e l’installazione deve avvenire per sostituire le caldaie alimentate a olio combustibile.

Inoltre, la caldaia dovrà assicurare la conformità alla normativa sull’etichettatura energetica o, in alternativa, dovrà essere installata in un edificio interessato da un più ampio programma di efficienza energetica o di ristrutturazione edilizia, in linea con le strategie di ristrutturazione a lungo termine previste dalla direttiva sulla prestazione energetica nell’edilizia, con conseguente sensibile miglioramento della prestazione energetica.

Infine, per un lungo elenco di misure, le caldaie a gas non sono ammissibili a finanziamento perché costituiscono uso a valle di fonti fossili.

Quando sia espressamente escluso il finanziamento delle caldaie a gas, e nei casi in cui la non ammissibilità sia desumibile dalla lista di esclusione, le caldaie a gas non possono essere installate, senza possibilità di deroga.

Nei casi in cui non sia escluso esplicitamente il finanziamento e non si preveda l’utilizzo di una lista di esclusione, le caldaie a gas sono ammissibili, ma è necessario il rispetto dei requisiti DNSH di conformità alle norme comunitarie sull’etichettatura energetica.

Questa normativa è proprio in questi mesi oggetto di revisione, con la prospettiva di un divieto di vendita delle caldaie a gas dal 2029. Ma secondo ONG e ambientalisti, la vendita di caldaie a combustibili fossili in UE deve essere vietata già dal 2025 se si vuole essere carbon neutral entro il 2050.

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