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AUMENTO DEI TASSI D’INTERESSE

09 Mag 2023

La scorsa settimana, attraverso un comunicato stampa la Banca Centrale europea ha comunicato un ulteriore aumento di 25 punti base dei tassi di interesse
Secondo quanto riportato nel documento sebbene le pressioni di fondo sui prezzi restino intense l’inflazione complessiva negli ultimi mesi ha registrato una riduzione.
Al tempo stesso, i passati incrementi dei tassi di interesse si stanno trasmettendo alle condizioni monetarie e di finanziamento nell’area dell’euro, mentre il ritardo e l’intensità della trasmissione all’economia reale rimangono incerti.
Inoltre viene specificato che, le decisioni future del Consiglio direttivo assicureranno che i tassi di riferimento siano fissati a livelli sufficientemente restrittivi da conseguire un ritorno tempestivo dell’inflazione all’obiettivo del 2% nel medio termine e siano mantenuti su tali livelli finché necessario.

A seguito della decisione della Banca centrale Europea l’INPS è intervenuto a sua volta su:
• tasso di interesse che sale al 9,75% (art. 116 legge 388 2022) per il differimento e la rateizzazione degli importi dovuti a titolo di contribuzione previdenza e assistenza
• misura delle sanzioni civili che passa dal 9 al 9,25%.

L’ennesima variazione entra in vigore domani.
Vediamo di seguito maggiori dettagli.

Tasso differimento e rateazione contributi INPS
L’INPS ha specificato che:
• con riferimento alle rateazioni presentate a decorrere dal 22 marzo 2023 si applica il tasso del 9,75%
• I piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore non subiranno modificazioni.
• Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il nuovo tasso, sarà applicato a partire dalla contribuzione del mese di aprile 2023.

Sanzioni civili per mancati versamenti
Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, la sanzione civile è pari al 9,25% in ragione d’anno (tasso del 3,75% maggiorato di 5,5 punti).
Resta ferma, in caso di evasione (articolo 116, comma 8, lettera b), primo periodo) la misura della sanzione civile, in ragione d’anno, pari al 30% nel limite del 60% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
La stessa misura si applica nelle ipotesi di mancato versamento per oggettiva incertezza normativa (comma 10 art 116,).

Sanzioni ridotte in caso di procedure concorsuali
La circolare ricorda la delibera del CDA INPS n. 1 dell’8 gennaio 2002, che ha stabilito che in caso di procedure concorsuali le sanzioni ridotte, dovranno essere calcolate nella misura del TUR e che, dato che, questo è ancora inferiore all’interesse legale in vigore dal 1° gennaio 2023 (5% in ragione d’anno), a decorrere dal 10 maggio 2023 resta invariata l’applicazione
• della riduzione massima pari al tasso legale (5%) e
• della riduzione minima pari all’interesse legale maggiorato di due punti (7%).

 

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