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INTERESSI E SANZIONI: DALL’INAIL UN NUOVO AUMENTO

16 Mag 2023

A seguito dell’aumento del tasso ufficiale fissato dalla Banca centrale europea portato al 3,75% anche INAIL la scorsa settimana ha dato notizia di aver apportato un nuovo adeguamento anche ai propri tassi di interesse.
In particolare a decorrere dal 10 maggio 2023 sono saliti:
• al 9,75% il tasso di interesse dovuto per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori,
• al 9, 25% la misura delle sanzioni civili.
La circolare ricorda che NON variano gli interessi per le rateazioni in corso, per le quali restano validi i piani di ammortamento già determinati con applicazione del tasso di interesse in vigore alla data di presentazione dell’istanza.

Misura delle sanzioni civili ordinarie e ridotte
Si ricorda che, nelle seguenti ipotesi, viene applicato un tasso pari al 9, 25%:
a) mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie (articolo 116, comma 8, lettera a) della legge 23 dicembre 2000, n. 388);
b) evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi
c) mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori
Si conferma infine che per le sanzioni civili in misura ridotta nei casi di procedure concorsuali a decorrere dal 10 maggio marzo 2023, ai fini della riduzione:
• in caso di mancato o ritardato pagamento del premio si applica il tasso del 5% (misura del tasso degli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile),
• in caso di evasione si applica il tasso del 7%.

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