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TAGLIO CUNEO 2023: TREDICESIMA ESCLUSA DALL’AUMENTO

30 Mag 2023

La scorsa settimana l’Inps ha fornito tutte le istruzioni operative per l’applicazione dell’esonero contributivo parziale in vigore da luglio a dicembre 2023, previsto dal Decreto lavoro 48/2023. L’aspetto principale, che deriva dalla formulazione letterale della norma è l’esclusione della tredicesima dall’aumento della percentuale di taglio contributivo, rispetto a quella già in vigore nella prima parte del 2023, per effetto della Legge di Bilancio.
Vediamo più in dettaglio la previsione e le modalità di applicazione in busta paga.

Riduzione contributiva luglio – dicembre 2023
Si ricorda che l’articolo 39, comma 1, del decreto-legge n. 48/2023 prevede:
– per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023,
– l’aumento dell’esonero contributivo della legge di Bilancio 2023 (fissato al 2 % per i redditi entro i 35mila euro e al 3% per i redditi fino a 25 mila euro)
– di 4 punti percentuali,
– senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima.

Ciò significa che lo sgravio si applica
– nella misura di 6 punti percentuali sulla retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non eccedente l’importo mensile di 2.692 euro;
– nella misura di 7 punti percentuali, sulla retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non eccedente l’importo mensile di 1.923 euro.

Taglio cuneo contributivo su tredicesima mensilità o rateo
Lo sgravio sulla tredicesima mensilità, erogata a dicembre 2023, quindi si applica:
– nella misura di 2 punti percentuali, a condizione che la tredicesima mensilità non ecceda l’importo di 2.692 euro;
– nella misura di 3 punti percentuali, a condizione che la tredicesima mensilità non ecceda l’importo di 1.923 euro.
In caso di erogazione frazionata in ratei mensili, l’ applicazione avviene:
– nella misura di 2 punti percentuali, se il rateo mensile di tredicesima non eccede 224 euro (pari all’importo di 2.692 euro/12);
– nella misura di 3 punti percentuali, se il rateo mensile di tredicesima non eccede 160 euro (pari all’importo di 1.923 euro/12).
L’istituto sottolinea anche che in caso di cessazione/inizio/sospensione del rapporto di lavoro in corso d’anno, il massimale dei ratei di tredicesima deve essere riparametrato, moltiplicando l’importo di:
– 224 euro (per l’applicazione della riduzione del 2%) o
– 160 euro (per l’applicazione della riduzione del 3 %)
per il numero di mensilità maturate.

 

 

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