La scorsa settimana è stato pubblicato il DM 4 aprile 2023, n. 59, il regolamento recante: “Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152” (cd. RENTRI).
Il decreto entrerà in vigore il 15 giugno, e l’iscrizione al sistema dovrà essere effettuata:
– a partire dal 15/12/2024 per i gestori ed i produttori di rifiuti pericolosi e non, aventi più di 50 dipendenti;
– a partire dal 15/06/2025 per i produttori di rifiuti pericolosi e non, aventi più di 10 dipendenti;
– a partire dal 15/12/2025 per gli altri produttori di rifiuti pericolosi.
Nel caso in cui un operatore avvii l’attività soggetta all’obbligo successivamente alle scadenze, l’iscrizione deve essere effettuata prima di procedere alla prima annotazione sul registro cronologico di carico e scarico.
Il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti è collocato presso la competente struttura organizzativa del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, è articolato in una sezione anagrafica e in una sezione tracciabilità. In quest’ultima sezione saranno inseriti i dati di movimentazione relativi al registro cronologico di carico e scarico e ai formulari di identificazione.
Il registro è tenuto dai soggetti obbligati di cui all’art. 190 del TUA sino alla data di iscrizione al RENTRI, in modalità cartacea, mediante stampa di un format esemplare reso disponibile mediante il portale del RENTRI, compilato e vidimato da parte delle camere di commercio territorialmente competenti con le procedure e le modalità previste dalla normativa sui registri IVA; dopo l’iscrizione al RENTRI, in modalità digitale, con vidimazione digitale mediante l’assegnazione di un codice univoco dal servizio di vidimazione digitale delle camere di commercio tramite apposita applicazione utilizzabile attraverso il RENTRI.
Il decreto si compone di 24 articoli e 3 allegati.
Già nell’art.1 si identifica l’organizzazione ed il funzionamento del nuovo sistema di tracciabilità, definendo modelli, modalità di iscrizione, funzionamento, etc…
Importantissimo il fatto che negli allegati I e II siano riportati i nuovi modelli -rispettivamente- del registro cronologico di carico e scarico e del formulario di identificazione del rifiuto (ex artt. 4 e 5).
Per quanto riguarda il FIR si segnalano altresì gli artt. 6 e 7 (relativi ai formulari cartacei e digitali).
I nuovi modelli di Registri e FIR saranno applicabili, ai sensi dell’art. 9, alla luce delle scadenze descritte nell’art. 13 (comma 1, lett. a).
Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento, con uno o più decreti direttoriali, il MASE definirà le modalità operative per assicurare la trasmissione dei dati al RENTRI ed il suo funzionamento, nonché il monitoraggio con i relativi indicatori, anche nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento (UE) 2016/679.
Attenzione: in caso di inadempimenti sono già previste sanzioni (art. 258 TUA, c. 10-13).