Con Nota n. 2572 del 14 aprile 2023 l’INL aveva ribadito l’obbligo di accordo preventivi con le RSA e/o RSU aziendali o territoriali per l’installazione degli strumenti di controllo a distanza dei lavoratori.
In assenza di accordo va richiesta l’autorizzazione all’Ispettorato competente.
L’Istituto ha inoltre precisato che il consenso all’installazione da parte del personale non mette al riparo da sanzioni.
In un altra nota l’ispettorato aveva anche precisato che in tema di sistemi di controllo sui luoghi di lavoro non ha valore il principio del silenzio- assenso.
La nota precisava anche le modalità per:
• integrazione di autorizzazione in caso di aziende multi-localizzate
• assunzioni successive all’installazione dei sistemi di controllo;
• sistemi di geo localizzazione;
• disposizioni normative che favoriscono o impongono l’utilizzo di sistemi di videosorveglianza;
• controllo sul lavoro organizzato da piattaforme digitali.
Il Garante per la privacy nella newsletter del 26 marzo 2023 ha espresso analogo parere con l’emanazione di un provvedimento 9880398 del 2.3.223 con cui ha comminato, a una nota catena di abbigliamento fast fashion, la multa di 50 mila euro per aver installato numerose telecamere in tutti i punti vendita e per aver inoltre registrato e conservato le immagini per più di 24 ore, diversamente da quanto previsto nel regolamento interno e nell’informativa disponibile al personale in materia.
La società si era difesa dichiarando che il fine dei sistemi di videosorveglianza era unicamente la sicurezza del personale e degli utenti e, con riguardo alla conservazione delle registrazioni, si era giustificata con l’esistenza di problemi tecnici e di gestione non corretta delle procedure aziendali.
Secondo il Garante la natura della violazione che ha riguardato
• i principi generali del trattamento,
• i considerevoli periodi di tempo nei quali la Società ha utilizzato sistemi di videosorveglianza senza avere attivato la procedura di garanzia di cui all’art. 4 della l. n. 300 del 1970 ,
• il numero di dipendenti e sedi coinvolte
ha dimostrato ” una gestione complessivamente non adeguata del processo di attuazione della disciplina nel contesto del rapporto di lavoro”. Per questo, tenendo conto:
• della condotta responsabile della Società nel conformarsi alla disciplina in materia di protezione dei dati e della cooperazione con l’autorità,
• dell’entità delle sanzioni irrogate in casi analoghe
• delle condizioni economiche della società,
ha ritenuto di applicare nei confronti di H&M Hennes & Mauritz s.r.l. la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari ad euro 50.000.