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FERIE NON GODUTE IN SCADENZA IL 30 GIUGNO: REGOLE E SANZIONI

13 Giu 2023

Entro il 30 giugno prossimo il datore di lavoro deve verificare il monte ferie goduto da ciascun lavoratore nel 2021 e se queste non vengono fruite interamente dovranno essere anticipati i contributi previdenziali, da versare entro il 21 agosto 2023.
Si ricorda infatti che quello delle ferie è un diritto irrinunciabile per il lavoratore e vige il divieto di monetizzazione per il periodo di minimo di 4 settimane.
Occorre inoltre fare attenzione al conteggio delle ferie nei casi di assenze, modifiche contrattuali e all istituto delle c.d. “ferie solidali”, di recente istituzione.
Si ricorda che tale l’obbligo contributivo è stato esteso anche ai permessi per ex festività e per riduzione di orario non goduti (c.d. ROL).
In caso di violazione, oltre all’anticipazione dei contributi previdenziali correlati alle ferie, il datore di lavoro sarà passibile anche di sanzioni amministrative.
Per il mancato rispetto del periodo annuale di ferie o in caso di monetizzazione del periodo di ferie, da parte del datore di lavoro le sanzioni amministrative previste sono le seguenti:
• da 120 a 720 € per un solo anno per violazioni riguardanti fino a 5 lavoratori
• da 480 a 1.800 € per violazioni riguardanti più di 5 lavoratori o che si sono verificate per due anni
• da 960 a 5.400 € per violazioni riferite a più di 10 lavoratori, o che si sono verificate in almeno 4 anni.

Diritto alle ferie e tempi di fruizione
Il diritto alle ferie è sancito dall’art. 2109, 2 comma, c.c., che specifica:
• il periodo di godimento deve essere possibilmente continuativo;
• le ferie devono essere retribuite;
• il tempo di godimento è stabilito dal datore di lavoro, secondo le esigenze dell’impresa e degli interessi del lavoratore;
• la durata del periodo è stabilita dalla legge, dagli usi o secondo equità.
Il diritto alle ferie trova ulteriore rafforzamento nel D.Lgs n. 66/2003 che, in particolare, stabilisce che ogni lavoratore ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a 4 settimane.
I criteri di calcolo e la durata del periodo feriale (può avere una durata minima superiore) possono essere regolati dai contratti collettivi (nazionali, territoriali o aziendali).
Va sottolineato che il periodo feriale essere goduto come segue:
1. per almeno 2 settimane nel corso dell’anno di maturazione e,
2. per le restanti 2 settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione. Ciò significa che entro il 30 giugno 2023 dovranno essere godute le ferie maturate nel 2021.
3. Invece, quelle eccedenti le 2 settimane maturate nel 2021 possono essere dilazionate o monetizzate
Il momento di fruizione dovrebbe essere definito di comune accordo tra lavoratore e azienda ma nel caso il lavoratore si rifiuti di fruire dell’intero periodo obbligatorio, è possibile per il datore di lavoro collocarlo in ferie forzate per evitare sanzioni.
L’eventuale insorgenza dell’obbligazione contributiva sulle ferie non godute va verificata mese per mese, in particolare nel caso di un diverso termine per la fruizione delle ferie, che può essere previsto dalla contrattazione collettiva nazionale, territoriale e aziendale.
Va anche considerato in modo particolare il fatto che il termine per l”assolvimento dell’obbligazione contributiva, resta sospeso nei casi di interruzione temporanea della prestazione di lavoro per le cause contemplate dalla legge (v. messaggio Inps n. 18850/2006) e ricomincia a decorrere dalla data di ripresa dell’attività lavorativa. Nell’Interpello n. 19/2011 – il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che rientrano tra i periodi che costituiscono legittimo impedimento la malattia, la maternità, nonché la concessione di C.i.g.o., C.i.g.s. e C.i.g. in deroga.

 

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