In linea generale e salvo proroghe, tutti i versamenti delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi, a titolo di saldo per l’anno 2022 e prima rata di acconto per il 2023, devono essere eseguiti:
• entro il 30 giugno 2023
• ovvero entro il 30 luglio 2023 maggiorando l’importo dovuto dello 0,40% a titolo d’interesse corrispettivo. Considerato che il 30 luglio 2023 cade di domenica, il termine slitta al 31 luglio 2023.
Tutti i contribuenti, titolari e non di partita Iva, hanno la possibilità di versare in rate mensili le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte che risultano dalla dichiarazione dei redditi, (compresi i contributi risultanti dal quadro RR relativi alla quota eccedente il minimale), ad eccezione dell’acconto di novembre che deve essere versato in un’unica soluzione. Il pagamento rateale dovrà in ogni caso essere completato entro il mese di novembre.
Non è necessario rateizzare tutti gli importi, infatti, è possibile optare solo per la rateizzazione di alcuni di essi, ad esempio solo del primo acconto IRPEF e versare in un’unica soluzione il saldo, o viceversa.
Vediamo ora, una breve sintesi delle scadenze da ricordare per il versamento delle imposte, in particolare per chi opta per la rateazione sulla base delle scadenze originarie.
1) Redditi PF 2023 termini ordinari: rateizzazione imposte soggetti titolari di partita IVA
I contribuenti titolari di partita IVA che optano per il pagamento rateale delle imposte, devono effettuare il pagamento della prima rata entro:
• il 30 giugno 2023
• ovvero entro il 31 luglio 2023 (il 30 luglio cade di domenica) maggiorando l’importo dovuto dello 0,40 per cento a titolo d’interesse corrispettivo.
Sulle rate successive si applicano specifiche percentuali di interesse.
2) Redditi PF 2023 termini ordinari: rateizzazione imposte soggetti non titolari di partita IVA
I contribuenti non titolari di partita IVA possono effettuare il pagamento della prima rata entro:
• 30 giugno 2023
• ovvero entro il 31 luglio 2023 (il 30 luglio cade di domenica) maggiorando l’importo dovuto dello 0,40 per cento a titolo d’interesse corrispettivo.
Sulle rate successive si applicano specifiche percentuali di interesse.
I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.
3) Redditi PF 2023: come effettuare i versamenti delle imposte e principali codici tributo
Tutti i contribuenti per il pagamento delle imposte devono utilizzare il modello di versamento F24.
I contribuenti titolari di partita Iva sono obbligati ad effettuare i versamenti in via telematica con le seguenti modalità:
• direttamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (“F24 web” e “F24 online”) utilizzando i canali Entratel o Fisconline mediante i servizi di internet banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia (banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione, prestatori di servizi di pagamento).
• tramite gli intermediari abilitati(professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.) che:
o sono abilitati al canale telematico Entratel dell’Agenzia delle Entrate e aderiscono a una specifica convenzione con la medesima Agenzia (servizio “F24 cumulativo”)
o sono abilitati al canale telematico Entratel dell’Agenzia delle Entrate e utilizzano il servizio “F24 addebito unico”;
o si avvalgono dei servizi di internet banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia.
I contribuenti non titolari di partita IVA, possono effettuare i versamenti:
• utilizzando il modello F24 cartaceo
• oppure possono adottare le modalità telematiche di versamento utilizzando i servizi online dell’Agenzia delle Entrate o del sistema bancario e postale.
Nel modello F24 è necessario indicare il codice fiscale, i dati anagrafici, il domicilio fiscale, l’anno d’imposta per il quale si versa il saldo o l’acconto, nonché i codici tributo necessari per imputare correttamente le somme versate.
Il versamento può essere effettuato in contanti o con addebito sul conto corrente bancario o postale:
• con carte Pago Bancomat, presso gli sportelli abilitati;
• con carta Postamat, assegni postali, assegni bancari su piazza, assegni circolari e vaglia postali;
• presso gli uffici postali;
• con assegni bancari e circolari nelle banche;
• con assegni circolari e vaglia cambiari, presso gli agenti della riscossione.
Gli importi delle imposte che scaturiscono dalla dichiarazione devono essere versati arrotondati all’unità di euro, così come determinati nella dichiarazione stessa.
Rateizzazione delle imposte
La rateazione non deve necessariamente riguardare tutti gli importi, è possibile infatti rateizzare, ad esempio, il primo acconto IRPEF e versare in un’unica soluzione il saldo, o viceversa.
Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi nella misura del 4% annuo, da calcolarsi secondo il metodo commerciale, tenendo conto del periodo decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza della prima rata fino alla data di scadenza della seconda.
Nell’ipotesi di scelta della rateazione delle imposte, l’ammontare indicato in dichiarazione deve essere successivamente elaborato prima di essere versato, in questo caso si applica la regola generale dell’arrotondamento al centesimo di euro (es. euro 10.000,752 arrotondato diventa euro 10.000,75; euro 10.000,755 arrotondato diventa euro 10.000,76; euro 10.000,758 arrotondato diventa euro 10.000,76) trattandosi di importi che non si indicano in dichiarazione ma direttamente nel modello di versamento F24.