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OMESSA COMUNICAZIONE CREDITI ENERGIA E GAS: RIAPERTO IERI IL CANALE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

27 Giu 2023

Lo scorso 19 giugno l’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un dubbio sollevato da un contribuente che ha omesso di presentare la comunicazione dei crediti di imposta energia e gas maturati nel 2022.
Ricordiamo che i beneficiari dei crediti di imposta energia e gas maturati nel terzo trimestre 2022 e nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, ai fini del loro utilizzo dovevano inviare apposita comunicazione alla agenzia delle entrate entro lo scorso 16 marzo 2023.
A tal fine l’agenzia aveva pubblicato apposito provvedimento con le regole necessarie.
Ciò premesso, viene chiarito che la mancata comunicazione da parte del beneficiario può essere sanata con l’istituto della Remissione in bonis entro il 30 novembre 2023.
ATTENZIONE
Ieri l’Agenzia delle Entrate ha informato della riapertura del canale telematico per l’invio entro il termine della prima dichiarazione utile.
Nel caso di specie, secondo quando affermato dall’istante, la comunicazione dell’importo del credito maturato nell’esercizio 2022 non è stata inviata per “mera dimenticanza” e ricorrono tutti i presupposti che danno luogo al diritto a fruire del credito di imposta.
Inoltre viene specificato che non sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento.
Si chiede se sia possibile ricorrere all’istituto della remissione in bonis disciplinato dall’art 2 della DL 16/2012.
L’agenzia osserva come la comunicazione di cui si tratta non rappresenta un elemento costitutivo dei crediti.
La sua omissione inibisce l’utilizzo in compensazione, qualora lo stesso non sia già avvenuto entro il 16 marzo 2023, e quindi si tratta di un adempimento di natura formale.
Risulta pertanto applicabile la previsione dell’art 2 comma 1 del DL 16/2012 disciplinante la c.d. “remissione in bonis”, secondo cui la fruizione di benefici di natura fiscale o l’accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa laddove il contribuente:
• abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
• effettui la comunicazione ovvero esegua l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
• versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall’ art 11 comma 1 del DLgs. 471/97, pari a 250 euro.

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