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BONUS EDILIZI E COMPENSAZIONE DEI CREDITI PER IL VERSAMENTO DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO PER IMPOSTE ERARIALI. E’ LECITA?

04 Lug 2023

In presenza di debiti erariali iscritti a ruolo ai bonus edilizi non si applicano i limiti alla compensazione previsti dall’articolo 31, comma 1, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, come per tutti i crediti d’imposta di natura agevolativa. Ciò nonostante, i medesimi crediti d’imposta, benché abbiano natura agevolativa, possono essere utilizzati per il versamento delle somme iscritte a ruolo ai sensi del medesimo articolo 31, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell’Economia e finanze del 10 febbraio 2011.
Ai sensi dell’articolo 121, comma 3, del Decreto Legge n. 34 del 2020 i crediti d’imposta conseguenti all’esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo e cessione del credito sono esclusi dal cosiddetto “blocco delle compensazioni”. Si tratta del meccanismo, introdotto a partire dal 1° gennaio 2011, che vieta la compensazione dei crediti di cui all’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativi alle imposte erariali, fino a concorrenza dell’importo dei debiti, se di ammontare superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo, sempre per imposte erariali e relativi accessori, per i quali è scaduto il termine di pagamento.
In questa particolare procedura, compiutamente descritta nella Circolare n. 13/E del 2011, anche i crediti d’imposta conseguenti ai bonus edilizi possono essere utilizzati in compensazione, in ogni caso, purché nel rispetto delle specifiche disposizioni che regolano le modalità di utilizzo. I crediti d’imposta in oggetto, infatti, devono essere utilizzati con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione da parte del beneficiario. Inoltre, fatta eccezione per i crediti ulteriormente ripartibili ai sensi dell’articolo 9, comma 4, del Decreto Legge n. 176 del 2022, la quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi, né essere richiesta a rimborso.
L’articolo 31, comma 1, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 consente al contribuente il versamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte. La norma, in particolare, non sembra introdurre preclusioni, né escludere da tale meccanismo alcune tipologie di crediti d’imposta. Ai sensi del Decreto del Ministero dell’Economia e finanze del 10 febbraio 2011, pertanto, il contribuente, pur colpito dal “blocco delle compensazioni”, è sempre legittimato ad utilizzare tutti i crediti erariali a propria disposizione, compresi quelli di natura agevolativa, senza alcuna effettiva esclusione,.
Al riguardo, a conferma delle considerazioni appena svolte, quando la riscossione di una entrata avviene tramite la sezione “accise” del modello F24, i crediti ad essa relativi non possono essere utilizzati in compensazione, mentre i debiti ivi esposti possono essere assolti utilizzando in compensazione i crediti relativi ad imposte e contributi esposti nelle altre sezioni del modello F24. Questa, per quanto particolare, configura pur sempre una compensazione orizzontale (Risposta. n. 435/E del 2022).
È quindi consentito versare le accise utilizzando il modello di pagamento unificato “F24 ACCISE”, con possibilità di compensazione con crediti per altre imposte erariali. E’ esattamente quello che accade utilizzando i bonus edilizi per compensare i debiti iscritti a ruolo rappresentati nella sezione “accise” dal codice tributo “RUOL”. In passato erano emersi dubbi rispetto alla possibilità di utilizzare in compensazione, secondo le modalità del Decreto Ministeriale del 10 febbraio 2011, i crediti d’imposta di natura agevolativa, perché non rientranti nella definizione di “imposte erariali”. Dubbi infondati, alla luce dell’assenza di vincoli normativi e, soprattutto, dell’operato dell’Agenzia delle Entrate riscossione.
Attuando le modalità di compensazione, ai sensi dell’articolo 4 del citato decreto ministeriale, sono oramai numerosi i casi in cui l’agente della riscossione ha effettivamente imputato alle somme iscritte a ruolo per imposte erariali il pagamento effettuato mediante compensazione dei bonus edilizi.

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