L’Agenzia delle Entrate la scorsa settimana con risposta all’interpello del 7 luglio 2023 n. 372 ha chiarito che il pagamento delle somme dovute a seguito di adesione alla definizione agevolata dei debiti tributari risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (c.d. Rottamazione-quater), non può essere eseguito con compensazione tramite modello F24 ma deve essere eseguito esclusivamente con le modalità indicate dalla specifica disposizione normativa (articolo 1, comma 242, legge di bilancio n. 197/2022). In sostanza, il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:
• mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore con le modalità determinate e indicate nella comunicazione che l’Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il 30 settembre 2023;
• mediante moduli di pagamento precompilati, che l’Agenzia delle entrate-Riscossione è tenuta ad allegare alla predetta comunicazione;
• presso gli sportelli dell’agente della riscossione.
Ricordiamo che l’articolo 4 del DL n. 51/2023 (Decreto Omnibus), recentemente convertito in legge, ha modificato i termini previsti per il pagamento delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata come segue:
• in un’unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023;
• oppure, in un numero massimo di 18 rate (5 anni) consecutive, di cui
– le prime 2, con scadenza il 31 ottobre e il 30 novembre 2023,
– le restanti rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.
La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute a titolo di Definizione agevolata, le restanti rate invece saranno di pari importo. A partire dal 1° novembre 2023 il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2% annuo.
La scelta del numero delle rate dovrà essere indicata nella domanda di adesione alla Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”).
Modalità di pagamento rottamazione quater
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione entro il 30 settembre 2023 invierà una “Comunicazione delle somme dovute”, nella quale unitamente ai moduli di pagamento saranno riportate le date di scadenza.
Per pagare sono disponibili i seguenti canali:
• Sito istituzionale;
• App EquiClick;
• Domiciliazione sul conto corrente;
• Moduli di pagamento utilizzabili nei circuiti di pagamento di:
– sportelli bancari;
– uffici postali;
– home banking;
– ricevitorie e tabaccai;
– sportelli bancomat (ATM) che hanno aderito ai servizi CBILL;
– Postamat;
• Sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione prenotando un appuntamento nei giorni dal lunedì al venerdì.
Non è ammesso quindi il versamento e la compensazione tramite Modello F24.
Infine, per i soggetti con la residenza, la sede legale o la sede operativa nei territori indicati dall’allegato n. 1 del Decreto Alluvione n. 61/2023, i termini e le scadenze della Definizione agevolata sono prorogati di 3 mesi.
Pertanto, la domanda di adesione potrà essere presentata entro il 30 settembre 2023 (in luogo del 30 giugno per tutti gli altri soggetti).
Infine, sono differiti di 3 mesi sia il termine entro il quale Agenzia delle entrate-Riscossione comunicherà le somme dovute (entro il 31 dicembre 2023) per il perfezionamento della Definizione agevolata, sia le successive scadenze per il relativo pagamento.