La scorsa settimana l’INPS ha comunicato le istruzioni riguardanti il nuovo trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga introdotto dal Decreto Lavoro 48/2023 e riconfermato nella conversione in legge (85/2023).
Attraverso il nuovo trattamento di cassa integrazione alle aziende in particolare difficoltà, anche in liquidazione, e che devono completare la riorganizzazione/ristrutturazione già prevista e non completata per motivi non imputabili ai datori di lavoro potrà essere accordato un ulteriore periodo massimo di 15 mesi di CIGS.
Il periodo deve essere fruito in continuità con quelli precedentemente autorizzati all’interno dell’arco temporale tra il 1° ottobre 2022 e il 31 dicembre 2023, in deroga a tutti i limiti temporali vigenti in materia di ammortizzatori sociali e agli obblighi di consultazione sindacale.
L’istituto precisa che il trattamento potrà essere concesso per sospensioni del lavoro fino al massimo dell’80% delle ore lavorabili nella specifica unità produttiva.
L’istituto dovrà monitorare i flussi di spesa e in caso di esaurimento anche in via prospettica, dei fondi, non potrà più emettere ulteriori autorizzazioni ai fini del pagamento della prestazione.
Procedura per la domanda e pagamento CIGD Decreto Lavoro
All’interno del nuovo “Sistema UNICO” di gestione degli ammortizzatori sociali è stato istituito, nell’ambito del codice intervento “333”, il nuovo apposito codice evento 147 situazioni di perdurante crisi e difficoltà – art. 30 D.L. 48/23.
I trattamenti saranno erogati esclusivamente con pagamento diretto dall’INPS ai lavoratori. La procedura informatica di gestione dei pagamenti diretti CIG è stata aggiornata per la liquidazione delle prestazioni con emissione dei pagamenti tramite procedura centralizzata.
Il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, ad inviare all’Inps tutti i dati necessari per l’erogazione dell’integrazione salariale entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale o, se posteriore, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione.
In caso di inadempienza gli oneri delle prestazioni restano a carico del datore di lavoro.