Il decreto Lavoro 48/2023 convertito in legge 85/2023 lo scorso 3 luglio ha previsto, solo per il 2023, l’innalzamento della soglia di valore dei beni e servizi in natura erogati dai datori di lavoro ai propri dipendenti (art 12 comma 2 del TUIR) a 3000 euro annui con esenzione fiscale per ambo le parti grazie alla deroga al comma 3 dell’art 51 del TUIR.
La novità vale solo per i dipendenti con figli (naturali, adottati o affidati). Per gli altri resta fermo il consueto limite di 258, 27 euro cosi come viene confermata l’imponibilità dell’intero valore di beni o servizi se viene superata la soglia prevista.
La norma comporta alcune difficoltà applicative. Vediamo alcune indicazioni che possono essere utili ai datori di lavoro.
Fringe benefits 3000 euro: le verifiche da fare
• Necessario innanzitutto reperire i dati relativi ai familiari a carico del dipendente (che sarebbe tenuto a fare richiesta, per parte sua). Va posta particolare attenzione al fatto che i figli siano dichiarati come tali in dichiarazione dei redditi e in quale percentuale (100 % o al 50% per l’altro genitore?) Tra l’altro ci sono 2 aspetti dubbi nell’applicazione:
o in caso di due genitori lavoratori dipendenti il dato letterale della norma consente ad entrambi di fruire del nuovo limite di non imponibilità dei fringe benefit fino a 3mila euro, cosa che non sembra molto equa ma in mancanza di chiarimenti risulta applicabile;
o la situazione di figlio a carico potrebbe modificarsi prima della fine del periodo di imposta, cioè risultare non più a carico con la percezione di un reddito superiore alla soglia prevista
• Altro aspetto di capitale importanza la verifica per ciascun dipendente dei benefits già erogati nel corso del periodo di imposta tenendo conto anche che nei 3000 euro vanno ricompresi gli importi per il pagamento di utenze domestiche.
• Si ricorda anche che i fringe benefits dal 2016 sono erogabili anche attraverso “documenti di legittimazione” in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale (voucher.. )In merito sono stati forniti chiarimenti con la circolare n. 28/E/2016 dell’Agenzia delle Entrate. Tali documenti non possono essere utilizzati da persona diversa dal titolare, non possono essere monetizzati o ceduti a terzi e devono dare diritto a un solo bene, prestazione, opera o servizio per l’intero valore nominale senza integrazioni a carico del titolare. Tali beni e servizi, tuttavia, possono essere indicati cumulativamente in un unico titolo purché il valore complessivo non ecceda il limite di 258,23 euro (o 3000 euro per la categoria prevista dal DL 48/2023).
• Il momento dell’assoggettamento a contribuzione dei benefit erogati con voucher, è sempre quello della percezione del titolo da parte del dipendente e non il momento in cui quest’ultimo effettivamente ne usufruisce.
• La norma richiede infine l’informativa alle rappresentanze sindacali sull’erogazioni prima che siano effettuate.