Il dl 48/2023, meglio noto come Decreto Lavoro, pur mantenendo il limite massimo di 24 mesi fissato dal Decreto Dignità n. 87 2018, amplia la possibilità di utilizzo dei contratti a termine dando maggiore libertà per le causali da apporre a rinnovi e proroghe.
Vediamo di seguito la disciplina precedente e le modifiche apportate dal sopraccitato decreto, convertito in legge 85/2023 nella quale si specificano ulteriori aperture in particolare sul calcolo della durata dei contratti a termine e sul conteggio complessivo dei contratti in somministrazione.
Normativa contratti a termine Decreto Dignità
Il decreto “Dignità” del 2018 aveva previsto che:
• al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata massima 12, senza bisogno di apporre una causale;
• si può rinnovare entro un massimo di 24 mesi per 4 volte, rispettando un intervallo tra un rinnovo e l’altro, solo specificando la motivazione del termine che deve rientrare in una delle seguenti causali (definite in dettaglio dall’articolo di legge):
1. esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
2. esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria;
3. specifiche esigenze previste dai contratti collettivi.
Quest’ultima causale è stata introdotta dal decreto legge Sostegni bis n. 73/2021, stabilizzando una norma temporanea legata all’emergenza Covid.
Si ricorda che la durata massima di 24 mesi poteva essere raggiunta attraverso un massimo di 4 rinnovi o proroghe.
Novità Decreto lavoro 2023 per i contratti a termine
Con la nuova formulazione prevista dal DL 48 si registrava un forte ampliamento delle causali per l’utilizzo dei contratti a termine oltre i primi 12 mesi. Il comunicato del Governo spiegava in particolare che:
“Si apportano modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a termine (cosiddetto “tempo determinato”), variando le causali che possono essere indicate nei contratti di durata compresa tra i 12 e i 24 mesi , per consentire un uso più flessibile di tale tipologia contrattuale, mantenendo comunque fermo il rispetto della direttiva europea sulla prevenzione degli abusi.
Pertanto, i contratti potranno avere durata superiore ai 12 mesi, ma non eccedente i 24 mesi:
• per esigenze previste dai contratti collettivi;
• per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva, individuate dalle parti, in caso di mancato esercizio da parte della contrattazione collettiva, e in ogni caso entro il termine del 31 dicembre 2024;
• per sostituire altri lavoratori.”
Nulla cambiava per i contratti fino a 12 mesi.
AGGIORNAMENTO di ieri, 24 luglio 2023
Nel testo del DDL di conversione entrato in vigore il 4 luglio 2023 sono state introdotte alcune importanti modifiche:
1. la possibilità di rinnovi senza causali entro i 12 mesi e di causali ampie fino a 24 mesi,
2. ai fini del computo dei 12 mesi di durata massima senza causale, si possono considerare solo i contratti precedenti stipulati dal momento di entrata in vigore del Dl 48/2023 (5 maggio 2023). La regola vale anche per la somministrazione di lavoro,
3. nel limite di contratti in somministrazione a tempo indeterminato fissato al 20% del personale aziendale, non vanno conteggiati:
o gli apprendisti
o i lavoratori che fruivano da più di 6 mesi di indennità di disoccupazione, cassa integrazione o in situazione di svantaggio (come da regolamento comunitario 651/2014 del 17 giugno 2014) e specificati con decreto del ministro del Lavoro.
Contratti a termine, come indicare le causali
La novità affida quindi ampio spazio alla contrattazione collettiva che può definire entro il 2023 nuove specifiche causali utili alla flessibilità.
In caso contrario il datore di lavoro può apporre una causale legata a “esigenze di impresa” (formula abbastanza vaga, che potrebbe portare nuovamente a numerosi contenziosi). La norma si ricorda è valida fino al 30 aprile 2024.
Il problema non si pone in caso di sostituzione di un lavoratore (per congedi genitoriali, straordinari ecc).
Causali contratti a termine nei CCNL
I CCNL che sono intervenuti recentemente specificando gli ambiti di applicazione del contratto a tempo determinato sono, ad esempio:
• il Ccnl artigianato alimentazione-panificazione del 6.12.2021, per il quale le causali possibili sono:
– punte di più intensa attività derivate da richieste di mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo;
– incrementi di attività produttiva, di confezionamento o spedizione del prodotto, per commesse eccezionali;
– esigenza di collocare sul mercato diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione.
• Il Ccnl cartai e cartotecnici CHE prevede invece come motivazioni per il contratto a termine:
o l’ incremento dei volumi produttivi,
o l’incremento dell’attività economica dell’impresa,
o la partenza di nuove attività, sviluppo e lancio di nuovi prodotti,
o gli investimenti nei processi produttivi che abbiano l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale dei processi medesimi,
o la realizzazione di percorsi formativi, anche on the job, legati a processi di innovazione aziendale e/o riorganizzazione.
• Infine il Ccnl dei comparti tessile-abbigliamento-moda (luglio 2021) e pelletteria (marzo 2021), considera una causale ammissibile il collegamento ai periodi di maggiore attività per la presentazione delle collezioni e per gli eventi fieristici.