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BANCA DATI ASTE GIUDIZIARIE: LE REGOLE DEL MINISTERO

08 Ago 2023

Il Decreto 11 luglio 2023 contenente il regolamento di funzionamento della banca dati aste giudiziarie pubblicato in GU n 175 del 28 luglio, disciplina:
• le modalità di acquisizione dei dati e il loro inserimento nella banca dati relativa alle aste giudiziarie,
• le modalità di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero della giustizia.

Banca dati aste giudiziarie: che cos’è
La banca dati relativa alle aste giudiziarie è tenuta presso il Ministero della giustizia in forma automatizzata, nel rispetto di criteri di completezza, aggiornamento, esattezza e sicurezza delle notizie e delle informazioni raccolte.
La banca dati si articola nelle sezioni:
a) esecuzioni immobiliari;
b) esecuzioni mobiliari;
c) vendite nelle procedure concorsuali.
Nella banca dati sono inseriti:
d) il nome, il cognome e il codice fiscale dell’offerente se persona fisica, ovvero la denominazione e il codice fiscale dell’offerente se ente o persona giuridica;
e) il codice IBAN del conto corrente utilizzato per versare la cauzione e il prezzo di aggiudicazione o gli estremi identificativi del mezzo di pagamento o della fideiussione utilizzati ai sensi degli articoli 169-quater e 173-quinquies delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie;
f) la relazione di stima dei beni;
g) il nominativo del professionista delegato;
h) il prezzo di stima;
i) il prezzo base;
j) il prezzo di aggiudicazione;
a) il compenso liquidato al professionista delegato.
L’autorità giudiziaria civile e penale acquisisce i dati inseriti nella banca dati accedendo al sistema tramite apposita utenza.
A tal fine, il capo dell’ufficio giudiziario individua, tra il personale amministrativo del medesimo ufficio, uno o più soggetti abilitati.
Sono in ogni caso soggetti abilitati il giudice dell’esecuzione e il giudice delegato.
Il Presidente del tribunale o suo delegato accede alla banca dati ai fini della vigilanza prevista dall’articolo 179-quater delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile.

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