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AIUTI IMPRESE AGRICOLE: CONTRIBUTI PER POLIZZE E DANNI DA CALAMITÀ

05 Set 2023

Il Ministero dell’Agricoltura con Decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale la scorsa settimana disciplina:
• i contributi per il pagamento dei premi assicurativi;
• interventi compensativi ex-post dei danni subiti nel settore agricolo, nelle aree colpite da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali.
Beneficiare degli aiuti sono le microimprese, piccole e medie imprese attive nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del TFUE, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura elencati nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
• colpite dall’evento climatico avverso assimilabile a calamità naturale,
• che soddisfino determinate condizioni.

Aiuti imprese agricole: contributi per il pagamento dei premi assicurativi
Sono concessi contributi per la sottoscrizione di polizze assicurative ai sensi del Capo I, art. 2, del decreto legislativo n. 102/2004 a favore delle microimprese, piccole e medie imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli.
In conformità a quanto disposto dal regolamento (UE) 2022/2472 le polizze assicurative possono coprire:
a) le perdite causate da avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali (art. 28 «Aiuti per il pagamento di premi assicurativi e per i contributi finanziari ai fondi di mutualizzazione»);
b) danni a strutture aziendali e ad impianti di produzioni arboree ed arbustive causati da avverse condizioni atmosferiche (art. 28 «Aiuti per il pagamento di premi assicurativi e per i contributi finanziari ai fondi di mutualizzazione»);
c) costo di rimozione e distruzione degli animali morti per qualunque causa (art. 28 «Aiuti per il pagamento di premi assicurativi e per i contributi finanziari ai fondi di mutualizzazione» in conformità alle disposizioni di cui all’art. 27 «Aiuti al settore zootecnico e per i capi morti» – comma 3)
Attenzione, viene precisato che:
• l’intensità massima di aiuto sulle polizze di cui alla lettera a) è limitata al 70% del costo del premio assicurativo per contratti assicurativi che prevedono un indennizzo qualora il danno sia superiore al 30% della produzione,
• l’intensità massima di aiuto sulle polizze di cui alla lettere b) e c), è limitata al 50% del costo del premio assicurativo, l’assicurazione compensa solo il costo necessario per ovviare alle perdite e non comporta obblighi di indicazione circa il tipo o la quantità della produzione agricola futura, conformemente all’art. 28, paragrafo 4, lettere a) e b) del regolamento (UE) 2022/2472.
Gli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi sono concessi successivamente alla presentazione della domanda di aiuto da parte del beneficiario.
La domanda di aiuto deve contenere le seguenti informazioni:
a) nome dell’impresa;
b) descrizione dei rischi coperti;
c) le date di inizio e fine copertura;
d) ubicazione delle colture, strutture e allevamenti oggetto di assicurazione;
e) premio assicurativo e relativa percentuale di aiuto.

Aiuti imprese agricole: aiuti compensativi calamità naturali
In merito agli aiuti compensativi destinati a indennizzare i danni causati da eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali, si dispone l’indennizzo dei danni subiti alle produzioni agricole, alle strutture aziendali ed agli impianti produttivi non inseriti nel piano annuale di gestione dei rischi in agricoltura, a causa di eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali, che abbiano causato un danno superiore al 30% della produzione mediante la concessione di contributi finalizzati a favorire la ripresa economica e produttiva delle microimprese, piccole e medie imprese attive nella produzione agricola primaria ai sensi dell’art. 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e dell’art. 25 del regolamento (UE) 2022/2472.
Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla delimitazione dei territori interessati dagli eventi di cui al precedente comma e deliberano la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi entro il termine perentorio di 60 giorni, elevabile a 90 in presenza di eccezionali motivate difficoltà
Previo accertamento della sussistenza del nesso causale tra lo stesso e i danni subiti dalle imprese agricole, ai fini dell’attivazione del regime di aiuto, il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste emette formale provvedimento di riconoscimento dell’evento climatico avverso assimilabile a calamità naturale.
Il regime di aiuto deve essere attivato entro 3 anni dal verificarsi dell’avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale e gli aiuti sono versati ai beneficiari entro 4 anni a decorrere da tale data in conformità a quanto disposto dall’art. 25, comma 5, del regolamento (UE) 2022/2472.
Ai sensi dell’art. 25, comma 2, lettera b), del regolamento (UE) 2022/2472, sono indennizzabili esclusivamente i danni per cui sussista un nesso causale diretto con gli eventi climatici avversi indicati al comma 1.
Gli aiuti sono concessi nel limite dell’importo dei danni subiti come conseguenza diretta dell’evento climatico avverso, previa valutazione dell’autorità regionale competente designata per l’istruttoria; i danni calcolati includono la perdita di reddito dovuta alla distruzione completa o parziale della produzione agricola e i danni materiali subiti dalle strutture aziendali quali: immobili, attrezzature e macchinari, scorte, mezzi di produzione.
Gli aiuti sono concessi a seguito dell’adozione del pertinente provvedimento regionale e all’emissione del provvedimento formale, previa presentazione della domanda di aiuto da parte del beneficiario, secondo le modalità previste dalla regione territorialmente competente ed entro il termine stabilito dall’art. 5 del decreto legislativo n.102/2004.

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