----

DEFINIZIONE AGEVOLATA LITI FISCALI ENTRO IL 30 SETTEMBRE CON NUOVO MODELLO DI ADESIONE

05 Set 2023

C’è tempo fino al 2 ottobre 2023, cadendo il 30.09.2023 di sabato per l’adesione alla definizione agevolata delle liti fiscali con l’Agenzia delle Entrate o l’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Si ricorda che l’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento n. 250755 del 5 luglio 2023 ha approvato il modello per la domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti in cui è parte l’Agenzia delle entrate.
In particolare si fa riferimento al pagamento delle somme dovute a seguito dell’adesione alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti al 1° gennaio 2023 in ogni stato e grado del giudizio in cui è parte l’Agenzia delle entrate o l’Agenzia delle dogane e dei monopoli (articolo 1, comma da 186 a 202, legge n. 197/2022). Giova ricordare che si considerano pendenti le liti il cui atto introduttivo del giudizio in primo grado sia stato notificato alla controparte entro il 01.01.2023 e per le quali, alla data di presentazione della domanda, il processo non sia concluso con pronuncia definitiva.
Ricordiamo che il Decreto Bollette (D.L. 34/2023) all’articolo 20, così come modificato in sede di conversione dalla legge 56/2023, ha posticipato dal 30 giugno al 30 settembre prossimo:
• il termine per presentare la domanda
• la scadenza per versare gli importi dovuti
introducendo anche la possibilità di effettuare i versamenti in massimo 54 rate.
Segue quindi l’approvazione di un nuovo modello di adesione con nuove istruzioni che forniscono le indicazioni per le modalità e i termini di pagamento degli importi dovuti per la definizione agevolata. Per la trasmissione telematica delle domande viene anche aggiornata la piattaforma dedicata.

Termine di presentazione della domanda
Entro il 2 ottobre va presentata all’Agenzia delle Entrate, mediante trasmissione telematica, una distinta domanda di definizione, per ciascuna controversia tributaria autonoma, ossia relativa al singolo atto impugnato. L’istanza è esente dall’imposta di bollo.
Sempre entro tale data va versato l’importo netto dovuto o della prima rata.
Nel caso in cui gli importi dovuti superino l’ammontare di 1.000,00 euro è ammesso il pagamento rateale che può avvenire:
• in un massimo di 20 rate di pari importo con una rateizzazione, per le rate successive alle prime tre, trimestrale ovvero
• in un numero massimo di 54 rate di pari importo con una rateizzazione, per le rate successive alle prime 3, mensile.
I termini per il pagamento delle prime 3 rate, comuni ad entrambe le opzioni di rateizzazione, sono:
• 1° rata: 30 settembre 2023;
• 2° rata: 31 ottobre 2023;
• 3° rata: 20 dicembre 2023.
Se il contribuente decide di procedere con una rateizzazione trimestrale, il pagamento in un massimo di 17 rate, successive alle prime 3, è effettuato entro il
• 31/03
• 30/06
• 30/09
• 20/12
di ciascun anno.
Se il contribuente opta per un sistema di rateizzazione mensile, il pagamento in un massimo di 51 rate, successive alle prime 3, scade l’ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2024, fatta eccezione per il mese di dicembre di ciascun anno, per il quale il termine di versamento resta fissato al giorno 20 del mese.
Per le rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali a decorrere dalla data del versamento della prima rata.

 

Iscrivi alla Newsletter