Il decreto direttoriale 111/2023 del Ministero del lavoro pubblicato il 28 settembre, per l’adeguamento quinquennale all’inflazione, ha recentemente stabilito che, dallo scorso 1° luglio 2023, sono stati aumentati del 15,9% gli importi delle sanzioni e ammende in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Nella percentuale sono compresi gli aumenti avvenuti nel periodo 2019-2023.
Gli incrementi si applicano agli importi vigenti al 30 giugno 2023 per le violazioni accertate a partire dal 1° luglio 2023.
Va anche ricordato che l’aumento non si applica alle somme aggiuntive previste dall’articolo 14 del Testo unico per la revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, in quanto esse non costituiscono «propriamente sanzione».
Ricordiamo di seguito le ultime modifiche in materia contenute nel decreto Fisco lavoro n. 146/2021 convertito in legge 215/2021.
Novità decreto 146 2021 sicurezza: sospensione attività e comunicazione lavoro occasionale
Le misure della legge 215/2021 prevedono una stretta per le aziende che non rispettano e non fanno rispettare la normativa contenuta nel Testo unico per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro d.lgs 81/2008.
C’è inoltre un significativo rafforzamento del sistema dei controlli con maggiori poteri all’ispettorato e al preposto.
Il decreto interviene con forti novità nel sistema sanzionatorio:
• sospensione più facile dell’attività d’impresa: in caso di violazioni gravi scatterà già al primo verbale e verrà eliminata la recidiva;
• riduzione dal 20 al 10% di lavoratori irregolari presenti sul luogo di lavoro, oltre la quale scatta la temporanea cessazione di attività, senza preventiva instaurazione dei rapporti di lavoro. La conversione in legge ha inserito tra i lavoratori irregolari da conteggiare anche i lavoratori autonomi occasionali, per i quali sarà richiesta una comunicazione preventiva all’ispettorato territoriale;
• per tutto il periodo di sospensione può essere fatto divieto all’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione e le stazioni appaltanti;
• l’Ispettorato nazionale del lavoro adotta i provvedimenti di sospensione nell’immediatezza degli accertamenti (alle 12.00 del giorno successivo) ma anche su segnalazione di altre amministrazioni, entro 7 giorni dal ricevimento del relativo verbale. La sospensione può essere disposta anche dalle aziende sanitarie locali;
• il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione è punito:
– con l’arresto fino a 6 mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e
– con l’arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.
• Il datore di lavoro durante la sospensione dell’attività è tenuto ad erogare la retribuzione e versare i contributi previdenziali per i lavoratori interessati dal provvedimento di sospensione.
Controlli in tema di sicurezza sul lavoro
Nell’ambito dell’organizzazione delle attività ispettive di controllo sono previsti invece:
1. un rafforzamento dell’organico dell’Ispettorato del lavoro con l’autorizzazione a un nuovo concorso per oltre 1000 unità, oltre a quello già bandito. Inoltre nel Pnrr sono in previsione altre assunzioni all’Inl a partire dal 2022;
2. un rafforzamento del contingente di Carabinieri che daranno supporto alle attività ispettive;
3. il coordinamento della vigilanza sulla sicurezza che passa all’Ispettorato nazionale invece che alle Regioni;
4. interoperabilità delle banche dati dei diversi soggetti che operano in ambito sicurezza come Inl, Inail, Inps e Asl con la creazione di una banca dati. centralizzata che eviti ritardi o sovrapposizione di interventi, ad esempio nella valutazione delle recidive che comportano interruzione dell’attività;
5. finanziamenti specifici per il miglioramento degli strumenti tecnologici a disposizione degli ispettori.
Maggiori poteri al preposto
• In regime di appalto o subappalto gli appaltatori devono indicare espressamente al committente il personale incaricato alla funzione di preposto per la sicurezza.
• I Ccnl possono prevedere l’emolumento spettante al preposto per le attività di controllo delle misure di sicurezza e salute.
• Il preposto può intervenire per modificare ogni comportamento non conforme alla normativa e alle disposizioni aziendali con obbligo di informare i superiori se la situazione non viene corretta ed eventualmente anche interrompere le attività dei lavoratori interessati. Per la violazione di questa funzione si prevede la pena dell’arresto fino a 2 mesi o di una ammenda da 491 a 1474 euro.
• Per la violazione dell’incarico al preposto è prevista la sanzione penale: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro.
Revisione del sistema di formazione in materia di sicurezza
Nonostante nel D.L. 146 fosse previsto che entro il 30 giugno 2022 la Conferenza permanente Stato-Regioni adottasse un Accordo per la revisione del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro in materia di formazione, attualmente è stata predisposta solo una bozza di accordo datata agosto 2023.