----

RAPPRESENTANTE SICUREZZA RESPONSABILE PER OMISSIONI IN CASO DI INFORTUNIO

18 Ott 2023

Con questo articolo desideriamo proporre alla Vostra attenzione una recente sentenza della Corte di Cassazione che riteniamo molto interessante. Si tratta nella fattispecie della n. 38914/2023 in cui viene attribuita non solo al datore ma anche al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, la colpa per un infortunio mortale a un lavoratore.
I giudici hanno infatti considerato l’omissione di idonei comportamenti da parte del RLS ovvero il fatto che non abbia sufficientemente richiesto e promosso l’attuazione delle misure di prevenzione da parte del datore di lavoro un concorso nel reato di violazione in materia di sicurezza.
Il caso analizzato riguardava l’infortunio mortale occorso a un lavoratore rimasto travolto dalle tubazioni metalliche che aveva appena terminato di stoccare in una alta scaffalatura con l’utilizzo di un muletto. Sia il tribunale di Trani che la corte di appello di Bari avevano ritenuto responsabili sia il rappresentante della ditta – datore di lavoro – che il RSL per la colpa generica e la colpa specifica di avere omesso, nella valutazione dei rischi per la sicurezza:
• di valutare il reale rischio di caduta dall’alto delle merci stoccate sugli scaffali e
• di elaborare le procedure aziendali in merito alle operazioni di stoccaggio dei pacchi ,
• di aver consentito che il lavoratore assunto con mansioni e qualifica di impiegato tecnico, svolgesse di fatto anche le funzioni di magazziniere, senza averne ricevuto la corrispondente formazione (comprensiva dell’addestramento all’utilizzo del carrello elevatore).
In particolare al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, veniva ascritta la colpa specifica correlata a violazioni di norme in materia di sicurezza sul lavoro, per aver concorso a cagionare l’infortunio mortale attraverso una serie di contegni omissivi, ovvero avere omesso di:
1. promuovere l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori,
2. sollecitare il datore di lavoro ad effettuare la formazione dei dipendenti per l’uso dei mezzi di sollevamento e
3. di informare i responsabili dell’azienda dei rischi connessi all’utilizzo, da parte del lavoratore del carrello elevatore.
Gli obblighi sono infatti previsti dall’articolo 50 del D. Lgs 81/2008 anche se la norma non specifica le sanzioni correlate.
Nella difesa degli imputati venivano contestate le circostanze relative alla mancanza di formazione e si evidenziava la presenza di un regolare documento di valutazione dei rischi. Inoltre si indicava la responsabilità dell’accaduto nel comportamento imprevedibile e incauto del lavoratore.
La Cassazione nel confermare la condanna, sottolinea invece, in merito alla responsabilità del datore di lavoro, come descritto nell’istruttoria della Corte di Appello, che nel Documento di Valutazione dei Rischi, in uso all’azienda, era stato espressamente previsto il pericolo di caduta delle merci stoccate e la necessità che il carrello elevatore fosse utilizzato esclusivamente da personale preparato attraverso uno specifico corso di formazione ma non risultano evidenze che le misure necessarie fossero state messe in atto.
Riguardo alla condotta del lavoratore “anomala ed imprevedibile” la Cassazione ricorda il principio consolidato della giurisprudenza di legittimità per il quale le “norme antinfortunistiche sono dirette a prevenire anche il comportamento imprudente, negligente o dovuto ad imperizia dello stesso lavoratore” (Sez. 4, n. 12348 del 29/01/2008, Giorgi, Rv. 239253) e concorda con la corte territoriale sul fatto che il comportamento “sicuramente imprudente” della vittima non vale ad elidere il nesso di causalità tra la condotta omissiva posta in essere dagli imputati e il sinistro mortale, atteso, in particolare, che il (OMISSIS) svolgeva attività diverse da quelle per le quali era stato assunto, proprio sotto la direttiva del responsabile dell’azienda, pur non avendo ricevuto alcuna specifica formazione in merito allo stoccaggio delle merci anche con l’utilizzo del carrello elevatore, e che proprio ” in ragione dell’omessa formazione del lavoratore lo stesso poneva in essere la scelta improvvida di tentare di sistemare a mano i pesanti tubolari ”
Con riguardo in particolare alla responsabilità del RSL la sentenza ricorda che l’articolo 50 Decreto Legislativo n. 81 del 2008, disciplina le funzioni e i compiti del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza affidandogli un ruolo di primaria importanza quale soggetto fondamentale che partecipa al processo di gestione della sicurezza dei luoghi di lavoro, costituendo una figura intermedia di raccordo tra datore di lavoro e lavoratori.
In questo caso non è in discussione la titolarità della responsabilità, dicono i giudici ma il fatto che con la sua condotta, ha contribuito alla verificazione dell’evento, infatti è emerso che l’imputato non ha in alcun modo ottemperato ai compiti che gli erano stati attribuiti per legge, consentendo che il lavoratore fosse adibito a mansioni diverse rispetto a quelle contrattuali, senza aver ricevuto alcuna adeguata formazione e non sollecitando in alcun modo l’adozione da parte del responsabile dell’azienda di modelli organizzativi in grado di preservare la sicurezza.

Iscrivi alla Newsletter