La scorsa settimana l’Inps, attraverso un messaggio dedicato, ha fornito le istruzioni operative aggiornate per gli adempimenti e i versamenti contributivi relativi ai contratti di apprendistato di primo livello, per i quali non sono state rinnovate le agevolazioni previste, da ultimo, per il 2022 dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, legge di Bilancio 2022.
Per gli apprendisti con contratto per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore di cui all’articolo 43 del D.lgs n. 81/2015, assunti a partire dal 1 gennaio 2023, termina lo sgravio totale e si tornano ad applicare quindi le aliquote ordinarie.
Nella comunicazione l’istituto ha evidenziato anche che la riforma degli ammortizzatori sociali della legge 234/2021 ha esteso le tutele anche ai lavoratori con contratto di apprendistato di qualsiasi tipologia e, quindi, non soltanto professionalizzante. I datori di lavoro sono, pertanto, tenuti ai conseguenti obblighi contributivi come illustrato nella circolare n. 76 del 30 giugno 2022. L’ampliamento riguarda anche il settore dell’agricoltura.
ATTENZIONE
L’aliquota contributiva a carico dell’apprendista è pari al 5,84% della retribuzione imponibile:
• per tutta la durata del periodo di formazione e
• per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato.