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MAXI BONUS EDILIZI E CESSIONE DEL CREDITO ALLARGATA: DECRETO RILANCIO

 

26 Mag 2020

Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. “Decreto Rilancio”), recentemente pubblicato in G.U., prevede, a determinate condizioni, l’innalzamento della detrazione d’imposta fino al 110% delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per determinati interventi di risparmio energetico, sismabonus, installazione impianti fotovoltaici e di colonnine di ricarica per veicoli elettrici.

La “maxi detrazione”, ripartita in cinque quote annuali di pari importo, è riconosciuta per tre interventi di riqualificazione energetica “trainanti”, riguardanti:

  • isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda. La spesa massima agevolabile è pari a 60.000 euro per unità immobiliare;
  • sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale condominiale con impianti centralizzati a condensazione e a pompa di calore. La spesa massima agevolabile è pari a 30.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari;
  • sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale su edifici unifamiliari con impianti a pompa di calore. La spesa massima agevolabile è pari a 30.000 euro.

Sono ammessi a godere della detrazione del 110% anche gli altri interventi di riqualificazione energetica disciplinati dall’art. 14, D.L. n. 63/2013 a condizione che siano realizzati congiuntamente ad uno degli interventi “trainanti”, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento.

Tutti gli interventi di ecobonus devono garantire il miglioramento di almeno 2 classi energetiche dell’edificio o, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.

Possono inoltre godere della detrazione pari al 110% i seguenti interventi:

  • le opere per la riduzione del rischio sismico (sismabonus), tranne per gli edifici siti in zona sismica 4. Si tratta di un’opera che può essere realizzata autonomamente, senza necessità che vi sia il collegamento con le opere “trainanti”;
  • l’installazione delle infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici, purché eseguita congiuntamente ad uno degli interventi trainanti;
  • l’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, se realizzati congiuntamente ad uno degli interventi maggiori o opere di miglioramento sismico.

La detrazione può essere richiesta dai condomini e dalle persone fisiche (al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni) su unità immobiliari; la detrazione del 110% non trova applicazione su edifici unifamiliari diversi dall’abitazione principale (seconda casa villetta).

Il Decreto Rilancio allarga e generalizza inoltre la possibilità di optare per la cessione del credito o il cd. sconto in fattura, in luogo della detrazione, cedibile alle imprese che eseguono i lavori o a istituto di credito e altri intermediari finanziari, anche per interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria e bonus facciate.

Nel caso di cessione del credito degli interventi che accedono alla detrazione del 110% è necessario che sulla documentazione attestante le spese sia apposto un visto di conformità.

 

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