La scorsa settimana è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati.
Il decreto interviene con modifiche sulla disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
Requisiti permesso di soggiorno lavoratori stranieri qualificati
Fra le varie modifiche si stabilisce che l’ingresso ed il soggiorno, per periodi superiori a 3 mesi è consentito, al di fuori delle quote di ingresso stabilite con DPCM, ai lavoratori stranieri che intendono svolgere prestazioni lavorative come lavoratori autonomi o collaboratori in presenza dei seguenti requisiti:
a) del titolo di istruzione superiore di livello terziario rilasciato dall’autorità competente nel paese dove è stato conseguito per percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale o di una qualificazione professionale di livello post secondario di durata almeno triennale o corrispondente almeno al livello 6 del Quadro nazionale delle qualificazioni di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell’8 gennaio 2018,
b) dei requisiti previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206, limitatamente all’esercizio di professioni regolamentate;
c) di una qualifica professionale superiore attestata da almeno cinque anni di esperienza professionale di livello paragonabile ai titoli d’istruzione superiori di livello terziario, pertinenti alla professione o al settore specificato nel contratto di lavoro o all’offerta vincolante;
d) di una qualifica professionale superiore attestata da almeno tre anni di esperienza professionale pertinente acquisita nei sette anni precedenti la presentazione della domanda di Carta blu UE, per quanto riguarda dirigenti e specialisti nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione di cui alla
e) classificazione ISCO-08, n. 133 e n. 25.»;
Restano esclusi gli stranieri:
a) che soggiornano a titolo di protezione temporanea, per cure mediche ovvero sono titolari dei permessi di soggiorno o in attesa di una decisione su tale richiesta;
b) che soggiornano in quanto ((richiedenti la)) protezione internazionale e sono ancora in attesa di una decisione definitiva;
c) che chiedono di soggiornare in qualità di ricercatori ai sensi dell’articolo 27-ter;
d) che beneficiano dello status di soggiornante di lungo periodo e soggiornano ai sensi dell’articolo 9-bis per motivi di lavoro autonomo o subordinato;
e) che fanno ingresso in uno Stato membro in virtù di impegni previsti da un accordo internazionale che agevola l’ingresso e il soggiorno temporaneo di determinate categorie di persone fisiche connesse al commercio e agli investimenti ((, salvo che abbiano fatto ingresso nel territorio nazionale per svolgere prestazioni di lavoro subordinato nell’ambito di trasferimenti intra-societari ai sensi dell’articolo 27-quinquies));
f) che soggiornano in Italia, in qualità di lavoratori distaccati, ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 72, e successive modificazioni;
g) che in virtù di accordi conclusi tra il Paese terzo di appartenenza e l’Unione e i suoi Stati membri beneficiano dei diritti alla libera circolazione equivalente a quelli dei cittadini dell’Unione;
h) che sono destinatari di un provvedimento di espulsione anche se sospeso.
Permesso di soggiorno adempimenti datore di lavoro e novità
È previsto inoltre che il datore di lavoro, in sede di presentazione della domanda deve indicare:
• la proposta di contratto di lavoro o l’offerta di lavoro vincolante della durata di almeno 6 mesi, per lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede il possesso di uno dei requisiti sopracitati (non più 12 mesi),
• il titolo di istruzione,
• l’importo della retribuzione annuale, che non deve essere inferiore alla retribuzione prevista nei contratti collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e comunque non inferiore alla retribuzione media annuale lorda come rilevata dall’ISTAT.»;
Il datore di lavoro, in deroga all’articolo 22, comma 2, non è tenuto a verificare presso il centro dell’impiego competente la disponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, qualora la domanda di Carta blu UE riguardi un cittadino di paese terzo già titolare di altro titolo di soggiorno, rilasciato ai fini dello svolgimento di un lavoro altamente qualificato.
Per questi lavoratori il permesso di soggiorno è rilasciato dal Questore entro 30 giorni dall’avvenuta comunicazione. In attesa del permesso il lavoratore può svolgere attività lavorativa.
Nel corso dei primi 12 mesi i cambiamenti di datore di lavoro sono soggetti all’autorizzazione preliminare da parte delle competenti Direzioni territoriali del lavoro. Decorsi 15 giorni dalla ricezione della documentazione il parere si intende acquisito.
Ogniqualvolta vi siano variazioni e comunque con una cadenza annuale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali comunica alla Commissione europea:
a) il fattore per determinare l’importo della soglia di retribuzione annuale;
b) l’elenco delle professioni alle quali si applica una soglia di retribuzione più bassa;
c) un elenco delle attività professionali consentite;
d) informazioni relative alla verifica della situazione del mercato del lavoro.
Il ministero inoltre, ogni due anni, effettua una consultazione pubblica con le amministrazioni interessate e con le parti sociali, sulla valutazione dell’elenco delle professioni contenute nell’allegato I della direttiva (UE) 2021/1883 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2021, tenuto conto dell’evoluzione del mercato del lavoro e redige, con cadenza quadriennale, una relazione avente ad oggetto l’applicazione della direttiva.