La conversione del Decreto Aiuti, n. 50/2022 (legge 91/2022) aveva introdotto il bonus da 550 euro per il sostegno ai lavoratori con rapporti part time ciclici verticali, per riconoscere, in parte, con un una tantum annuale quanto negato a livello di contribuzione per i periodi non lavorati (vedi sotto i dettagli).
Nel decreto fiscale pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 18 ottobre 2023 è contenuto un articolo che rifinanzia la misura con 30 milioni di euro anche per i periodi lavorati nel 2022 e si legge che il bonus riguarda per il 2023:
• lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico nell’anno 2022, che preveda periodi non interamente lavorati di almeno 1 mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a 7 settimane e non superiori a 20 settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa e
• che, alla data della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro dipendente ovvero percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) o di un trattamento pensionistico.
• fornisce anche una interpretazione autentica del provvedimento precedente specificando che l’indennità è rivolta solo ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati.
Nelle specifiche fornite la scorsa settimana l’INPS fornisce una lettura estensiva con ampliamento della platea di beneficiari: non solo lavoratori ciclici o verticali ma in tutti i casi di interruzione dell’orario di lavoro per almeno 1 mese.
L’indennità di 550 euro viene garantita a «titolari di tutti i rapporti di lavoro part-time, a prescindere dalla qualificazione formale degli stessi come verticali, misti o orizzontali, purché tali rapporti di lavoro siano caratterizzati da una sospensione ciclica dell’attività lavorativa di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiore a sette settimane e non superiore a venti settimane».
Può essere prevista quindi anche una sola interruzione annua.
Per questo fino al 15 dicembre 2023 è stata riaperta la piattaforma per la presentazione della domanda, relativa al 2022, sia per chi non l’aveva chiesta pensando di non avere i requisiti, sia per chi ha avuto il diniego e vuole chiedere i riesame.
Con la stessa scadenza si può presentare la richiesta per l’anno 2023.
L’istituto chiarisce anche che il mese di sospensione si intende pari a 4 settimane, parametrato a giornate per gli assicurati al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo. Restano confermati gli altri requisiti e compatibilità.
Bonus 550 euro part time verticale le istruzioni 2022
L’INPS ha comunicato la disponibilità della piattaforma telematica, per le richieste relative ai contratti 2021, con le istruzioni operative nella circolare 115-2022 e la scadenza per le domande era fissata al 30 novembre 2022. Con messaggio dello scorso aprile l’Inps ha chiarito le modalità per chiedere il riesame delle domande respinte. La scadenza era fissata a 120 giorni dalla data del messaggio (11 agosto 2023) o dalla data della conoscenza del respingimento. Con messaggio di giugno è stato anche chiarito che le richieste devono essere accolte in presenza dei presupposti di legge anche in presenza di denunce erronee da parte dei datori di lavoro.
Indennità part time verticale: di cosa si tratta
Il contratto di lavoro a part time ciclico verticale (o multi-periodale) ha la caratteristica di una prestazione lavorativa articolata su alcuni giorni del mese o su alcuni mesi dell’anno (cioè i lavoratori prestano servizio in alcuni giorni a tempo pieno e mentre in altri non lavorano affatto).
L’istituzione del Fondo per il sostegno di questi lavoratori costituisce una risposta per i periodi di sospensione -interruzione dal lavoro (con prolungata mancanza di retribuzione)
Vale la pena ricordare anche che la legge di bilancio 2021 ha previsto per questa categoria il riconoscimento pieno dei periodi lavorati ai fini previdenziali, dopo che il diritto è stato sancito da una sentenza della Corte Europea. Ora è possibile conteggiare tutte le settimane coperte dal contratto di lavoro, malgrado non sempre siano operative a causa della ciclicità della prestazione.
Bonus 550 euro: come e a chi spetta
L’art. 2 bis inserito in sede di conversione in legge del Decreto Aiuti n. 50 2022, prevede l’erogazione di una indennità Una Tantum di importo pari a 550 euro, per l’anno 2022, ai lavoratori dipendenti di aziende private con i seguenti requisiti:
• titolari di contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell’anno 2021 che prevedesse periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente, non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane
e alla data della domanda: non titolari di altro rapporto di lavoro dipendente o
• non percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) ( sul punto la nuova circolare precisa che l lavoratore è da intendersi percettore di NASpI anche nella ipotesi in cui – alla data di presentazione della domanda di indennità una tantum – sia titolare della prestazione NASpI ma questa è stata sospesa a seguito di rioccupazione con rapporto di lavoro a tempo determinato
• né di un trattamento pensionistico;
il bonus inoltre:
• è cumulabile con l’assegno di invalidità
• può essere riconosciuto solo una volta a ciascun lavoratore
• non concorre alla formazione del reddito
• è erogato dall’INPS che provvede anche al monitoraggio del limite di spesa.
Bonus 550 euro: come fare domanda
Le domande all’INPS vanno presentate entro la data del 15 dicembre 2023 sia per i periodi 2022 che 2023, esclusivamente in via telematica, accedendo alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”, sul sito www.inps.it, seguendo il percorso :“Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” e selezionando la prestazione “Indennità una tantum per i lavoratori a tempo parziale ciclico verticale”. Si accede con:
• SPID di livello 2 o superiore;
• Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
• Carta nazionale dei servizi (CNS).
In alternativa al portale web, l’indennità una tantum può essere richiesta :
1. tramite il servizio telefonico di Contact Center Multicanal o
2. attraverso gli Istituti di Patronato.
Invitiamo chiunque desiderasse ricevere maggiori informazioni in merito a quanto sopraesposto a contattare il nostro ufficio paghe al n. 0422 815544.