Entro il prossimo 17 dicembre 2023, infatti, anche i soggetti privati destinatari della speciale normativa, che nell’ultimo anno hanno impiegato mediamente meno di 250 lavoratori subordinati (fino a duecento quarantanove), sono tenuti ad istituire il canale di segnalazione interna degli illeciti previsto dalla legge.
I soggetti che non hanno ancora adempiuto devono farlo con solerzia.
L’avvio del canale di segnalazione, infatti, deve essere preceduto dall’esperimento della procedura prevista dall’articolo 4 del D.Lgs. n. 24/23: occorre sentire previamente “le rappresentanze o le organizzazioni sindacali di cui all’articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015”.
Il procedimento comporta una informativa alle predette rappresentanze od organizzazioni che, a loro volta, possono chiedere un incontro e fare proposte.
La mancata istituzione dei canali di segnalazione è soggetta a sanzione amministrativa da euro 10.000 a euro 50.000. L’Autorità competente ad irrogare la sanzione è l’Anac (Autorità nazionale anticorruzione).
1) Whistleblowing: tutelare la riservatezza di chi segnala illeciti
La normativa domestica si propone di tutelare, da un lato la riservatezza delle persone che, sia in ambito pubblico sia privato, segnalano illeciti di carattere penale, amministrativo, contabile, civile, di cui abbiano conoscenza nell’ambito del proprio contesto lavorativo, dall’altro di evitare che i segnalanti, a causa dell’attività svolta, vengano sottoposti a ritorsioni.
Uno degli strumenti fondamentali previsti dalla legge per la tutela del segnalante è il “canale di segnalazione interna”.
L’articolo 4 del d.lgs. 24/23 obbliga i soggetti del settore pubblico e i soggetti del settore privato ad attivare canali di segnalazione che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell’identità:
• della persona segnalante,
• della persona coinvolta e
• della persona comunque menzionata nella segnalazione,
• nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.
Hanno l’obbligo di istituire il canale di segnalazione sia soggetti privati che pubblici.
2) Whistleblowing: soggetti del settore pubblico
Soggetti del settore pubblico:
• le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
• le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione;
• gli enti pubblici economici;
• gli organismi di diritto pubblico di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. (considerata l’intervenuta abrogazione del d.lgs. 50/2016, il riferimento normativo corretto è oggi l’articolo 1, lett. e), dell’allegato I.1 al d. lgs. 36/2023);
• i concessionari di pubblico servizio, le società a controllo pubblico e le società in house, così come definite, rispettivamente, dall’articolo 2, comma 1, lettere m) e o), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, anche se quotate.
3) Whistleblowing: soggetti del settore privato
Soggetti del settore privato, sono soggetti, diversi da quelli rientranti nella definizione di soggetti del settore pubblico, i quali:
1. hanno impiegato, nell’ultimo anno, la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;
2. rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione di cui alle parti I.B e II dell’allegato (al d.lgs. 24/23), anche se nell’ultimo anno non hanno raggiunto la media di lavoratori subordinati di cui al numero 1);
3. sono diversi dai soggetti di cui al numero 2), rientrano nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e adottano modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, anche se nell’ultimo anno non hanno raggiunto la media di lavoratori subordinati di cui al numero 1).