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DECRETO RILANCIO: CREDITO DI IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE E L’ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

 

26 Mag 2020

Al fine di favorire l’adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del virus Covid-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, è concesso ai sensi dell’art 125 del Decreto Rilancio pubblicato in Gazzetta Ufficiale e in vigore dal 19 maggio 2020, anche un  credito d’imposta in misura pari al  60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambiente, la sanificazione degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

L’art 125 in oggetto rubricato “Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione” abroga l’art.64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e l’art.30 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23.

Il credito può spettare fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun soggetto beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno d’imposta 2020 e riguarda dettagliatamente le spese sostenute per:

  1. la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale,
  2. la sanificazione degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività,
  3. l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, come: mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea,
  4. l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti,
  5. l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera c) quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea e incluse le eventuali spese di installazione,
  6. l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Si ricorda che la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n 9 del 13 aprile 2020 ha chiarito quali siano i dispositivi interessati dall’agevolazione fiscale del credito:

  • mascherine chirurgiche
  • mascherine Ffp2 e Ffp3
  • guanti
  • visiere di protezione
  • occhiali protettivi
  • tute di protezione
  • calzari.

Si sottolinea che stando a quanto precisato dalla circolare vi rientrano anche gli acquisti inerenti detergenti mani e disinfettanti da lasciare in uso sui luoghi di lavoro.

Ecco quali sono le modalità di fruizione del credito d’imposta in oggetto:

  • in dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa,
  • in compensazione,
  • al posto dell’utilizzo diretto si può optare ai sensi dell’art. 122 del Decreto Rilancio per la cessione del credito d’imposta al locatore o al concedente o ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.

 

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