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L’ACQUISTO DI CREDITI FISCALI CREA REDDITO TASSABILE? I CHIARIMENTI DELL’AGENZIA

06 Dic 2023

Su apposita richiesta di chiarimenti l’Agenzia delle Entrate si è recentemente espressa spiegando che il professionista che procede all’acquisto di crediti fiscali collegati ai bonus edilizi, ad un prezzo inferiore rispetto al loro valore, e li utilizza in compensazione, beneficia di un differenziale positivo che non costituisce reddito tassabile.

L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che il presupposto impositivo si basa sul possesso di redditi in denaro o in natura.

Sempre in base al Tuir, le associazioni professionali costituite tra persone fisiche sono soggette alla stessa disciplina fiscale prevista per le società semplici. Questo significa che le associazioni professionali non possono svolgere attività d’impresa e che il reddito imponibile, costituito dalla somma delle singole categorie di reddito indicate dall’articolo 5 del Tuir, deve essere imputato in capo a ciascun socio.

Riguardo al Superbonus, l’Agenzia ha spiegato che il legislatore ha inteso riconoscere ai contribuenti un’agevolazione, sotto forma di detrazione dall’imposta lorda, di ammontare superiore ai costi sostenuti senza, tuttavia, prevedere alcuna rilevanza reddituale del differenziale positivo riferibile al Superbonus (pari al 10% delle spese medesime).

Sulla cessione del credito, l’Agenzia ha ricordato che la normativa sui bonus edilizi prevede il suo utilizzo in compensazione, con la stessa ripartizione in quote annuali adottata con la detrazione, e che l’eventuale quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.

Per capire la rilevanza reddituale del differenziale positivo creato dall’operazione di acquisto dei crediti fiscali, l’Agenzia ha analizzato le varie tipologie reddituali, come ad esempio i redditi da capitale e quelli da lavoro autonomo.

L’Agenzia è quindi arrivata alla conclusione che, vista l’assenza di una norma ad-hoc sulla rilevanza reddituale di queste somme e che esse non sono riconducibili a nessuna categoria di reddito prevista dal Tuir, il differenziale positivo tra l’importo nominale del credito e il prezzo di acquisto non genera reddito imponibile.

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