Durante la conversione in legge del decreto lavoro 48/ 2023 era stata reintrodotta la possibilità del lavoro agile in forma semplificata cioè senza la firma di accordi individuali, per i dipendenti delle aziende private con figli fino a 14 anni di età, fino al 31 dicembre 2023, ennesima proroga della norma istitutiva del decreto Salva Italia 18/2020, art. 87, che rispondeva all’emergenza della pandemia COVID 19.
Le ultime disposizioni ancora in vigore erano contenute nel comma 3-bis dell’art. 42 del decreto Lavoro 48/2023.
Nel corso della conversione in legge del Decreto Anticipi 145/2023 è stata introdotta una nuova mini proroga, fino al 31 marzo 2024. La novità è stata inaspettata in quanto si tratta di una modifica richiesta dalle minoranze che, in realtà chiedeva un prolungamento fino a giugno. La novità è in vigore dal 17.12.2023, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge 191/2023 avvenuta il 16 dicembre 2023.
La formulazione della norma, che introduce la proroga modificando decreti precedenti, ha creato qualche dubbio sul fatto che il differimento valga anche per i lavoratori fragili.
Questa possibilità è stata esplicitamente negata dal Dossier studi del Parlamento sulla legge di conversione che afferma che per i lavoratori fragili “la norma in oggetto fa riferimento alla sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 83 del medesimo D.L. n. 34, la disciplina della quale non trova più applicazione per decorso dei termini”. Non si escludono comunque ulteriori interventi ministeriali o chiarimenti INPS in materia.
Ricordiamo di seguito cosa prevede la norma sul lavoro agile per i lavoratori con figli fino a 14 anni di età.
Smart working genitori under 14: cos’è
La norma in sintesi prevede che:
• i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali,
• a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione (in questo si differenzia dal lavoro agile per i lavoratori fragili, che possono essere anche adibiti a mansioni diverse o a attività formative).
• il diritto non è applicabile se nel nucleo familiare è presente un altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito per sospensione dell’attività oppure non lavoratore,
• resta fermo rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81;
• la prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro;
• per l’intero periodo i datori di lavoro del settore privato comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito del Ministero;
• gli obblighi di informativa sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui all’articolo 22 della medesima legge n. 81 del 2017, possono essere assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile dall’INAIL.
Smart working genitori: la comunicazione telematica del datore di lavoro
Si ricorda che in base all’art. 23, primo comma, della Legge 22 maggio 2017, n. 81 dal 1° settembre 2022, il datore di lavoro deve comunicare in via telematica al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile, secondo le modalità individuate con il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 149 del 22 agosto 2022 e relativi Allegati aventi ad oggetto il modello di “Comunicazione Accordo di Lavoro agile (Articolo 23, comma 1, della L. n. 81/2017)” e le “Regole di compilazione della comunicazione dell’accordo per lo svolgimento dell’attività lavorativa in modalità “Lavoro Agile”.
Dal 1° febbraio 2023 tutte le comunicazioni devono essere inviate soltanto mediante la procedura ordinaria con l’applicativo disponibile su Servizi Lavoro, denominato “Lavoro agile” ma le eventuali comunicazioni relative ai lavoratori “fragili” ed ai lavoratori con figli minori di 14 anni aventi ad oggetto il periodo di lavoro agile sino al 30 giugno 2023, possono essere inoltrate senza l’allegazione dell’accordo individuale.
Il Ministero del Lavoro ha successivamente aggiornato la piattaforma di comunicazione da parte dei datori di lavoro per i periodi dal 28 febbraio 2023 per cui è possibile per il datore di lavoro che effettua la comunicazione in forma individuale, scegliere tra le categorie di lavoratori privi di accordo individuale quella dei genitori di figli under 14.
Per chi utilizza il file excel massivo è stato introdotto un nuovo codice.
Aggiornato anche il manuale utente in cui si ricorda che non è necessaria una nuova comunicazione, nel caso esista con il dipendente un accordo precedente di smart working e una precedente comunicazione.