Sabato scorso 30.12.2023 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge di Bilancio 2024 che era stata approvata definitivamente dalla Camera nella seduta del giorno prima.
Vediamo di seguito alcune delle misure contenute nel testo.
Locazioni brevi
Per chi ha optato per la cedolare secca è previsto un aumento della tassazione sugli affitti brevi o turistici che passa dal 21 al 26%.
In caso di opzione per l’imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca, si prevede che ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve si applichi l’aliquota del 26%.
L’aliquota è ridotta al 21% per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi a una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi.
Viene, inoltre, disposto che per i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero che gestiscono portali telematici, qualora incassino o intervengano nel pagamento dei canoni relativi ai contratti in questione, la ritenuta del 21% venga operata a titolo di acconto.
Incremento Bonus asili nido
Con riferimento ai nati a decorrere dal 1° gennaio 2024, per i nuclei familiari con un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) fino a 40.000 euro, nei quali sia già presente almeno un figlio di età inferiore ai 10 anni, si prevede l’incremento del bonus per pagare le rette agli asili nido pubblici e privati elevandolo a 2.100 euro.
Riduzione della pressione fiscale
Per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 alle lavoratrici madri di 3 o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile.
L’esonero è riconosciuto anche alle lavoratrici madri di 2 figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo, in via sperimentale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026.
In considerazione dell’eccezionalità della misura resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Detassazione lavoro notturno e festivo dipendenti di strutture turistico-alberghiere
Al fine di garantire la stabilità occupazionale e di sopperire all’eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale per il periodo dal 1°gennaio 2024 al 30 giugno 2024 ai lavoratori dipendenti del settore privato del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d’imposta 2023, a euro 40.000, è riconosciuto un trattamento integrativo speciale, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte, che non concorre alla formazione del reddito, in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuato nei giorni festivi.
Il sostituto d’imposta riconosce il trattamento integrativo speciale su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell’anno 2023.
Rivalutazione terreni e partecipazioni posseduti al 1° gennaio 2024
E’ prevista inoltre la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola anche per quelli posseduti alla data del 1° gennaio 2024.
Sui valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati, le aliquote delle imposte sostitutive sono pari entrambe al 16%.
Redazione ed il giuramento della perizia effettuati entro il 30 giugno 2024.
A decorrere dalla data del 30 giugno 2024 le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di 3 rate annuali di pari importo; sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente.
Bonus sociale elettrico
Anche per il primo trimestre 2024 è previsto un contributo straordinario ai titolari di bonus sociale elettrico .
Canone Rai
La misura del canone di abbonamento alla televisione per uso privato, per l’anno 2024 è rideterminata in 70 euro.
Per il miglioramento della qualità del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale su tutto il territorio nazionale, nell’ambito delle iniziative previste dal Contratto di servizio nazionale tra la RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A. e il Ministero delle imprese e del made in Italy di ammodernamento, sviluppo e gestione infrastrutturale delle reti e delle piattaforme distributive, nonché di realizzazione delle produzione interne, radiotelevisive e multimediali, è riconosciuto alla società un contributo pari a 430 milioni di euro per l’anno 2024.
Plastic tax
Slitta al 1° luglio 2024 la decorrenza dell’efficacia della c.d. plastic tax e della c.d. sugar tax istituite dalla legge di bilancio 2020.
Accise sigarette
Tra le misure previste si stabilisce un aumento dell’ammontare delle accise per le sigarette, in particolare, l’importo specifico fisso per unità di prodotto, viene determinato:
• per l’anno 2024, in 29,30 euro per 1.000 sigarette
• e, a decorrere dall’anno 2025, in 29,50 euro per 1.000 sigarette.
L’accisa minima viene portata ad euro 147,50 dal 2024 e ad euro 148,50 dal 2025 per il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette.
Per le sigarette, l’onere fiscale minimo, viene aumentato: il PMP (prezzo medio ponderato) viene innalzato al 98,70% per il 2024 e al 98,80% per il 2025.
Per quanto riguarda i tabacchi da inalazione senza combustione, questi saranno sottoposti ad accisa in misura pari al 42% (invece che 41%, come precedentemente previsto) dal 2026.
Mentre per quanto riguarda i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, esclusi quelli autorizzati all’immissione in commercio come medicinali, saranno assoggettati ad imposta di consumo in misura pari:
• per i prodotti contenenti nicotina:
– dal 15% al 16% nel 2025
– e dal 15% al 17%dal 2026;
• per i prodotti non contenenti nicotina:
– dal 10% all’11% nel 2025
– e dal 10% al 12% dal 2026.