----

SUPERBONUS 110%, SALVI I LAVORI GIÀ ESEGUITI E CONTRIBUTO PER I REDDITI BASSI

03 Gen 2024

Il Consiglio dei Ministri dello scorso 28 dicembre 2023 ha deciso che sono salvi i lavori già eseguiti nei cantieri superbonus 110%: coloro i quali non dovessero riuscire a completare gli interventi non dovranno restituire tutto il bonus di cui hanno beneficiato. Inoltre, i cittadini con redditi bassi riceveranno un contributo per far fronte alle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 ottobre 2024.

Le misure sono contenute nel Decreto-Legge ‘Misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77’.

Superbonus 110%, salvi i lavori già eseguiti
I cantieri superbonus 110% in corso beneficeranno dell’agevolazione per tutti i lavori realizzati e asseverati al 31 dicembre 2023; per i lavori ancora da effettuare, dal 1° gennaio 2024 se non dovesse essere raggiunto il miglioramento energetico di 2 classi, l’Agenzia delle Entrate non procederà alla revoca di tutto l’importo che i proprietari hanno già ottenuto, come invece prevede la normativa sui bonus edilizi.

È la cosiddetta norma salva-spese, una sorta di garanzia per i beneficiari delle detrazioni nei casi in cui non riescano a completare i lavori oggetto di agevolazione, finalizzata ad evitare contenziosi tra proprietari e imprese coinvolti in cantieri in corso. Secondo alcuni però, questa norma favorirà l’abbandono dei cantieri da parte delle imprese edili.

Per tutelare i cittadini con reddito di riferimento inferiore a 15.000 euro e consentire la conclusione dei cantieri superbonus 110% che abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori (SAL) non inferiore al 60% al 31 dicembre 2023, è previsto uno specifico contributo, in relazione alle spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024.

Il contributo sarà erogato dall’Agenzia delle Entrate nei limiti delle risorse disponibili e secondo criteri e modalità che verranno determinati dal Ministro dell’economia e delle finanze con un decreto da adottarsi entro 60 giorni e non concorrerà alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.

Il Fondo dal quale si attingerà è lo stesso utilizzato per il contributo erogato nel 2023. Dei 20 milioni di euro originari, sono stati utilizzati soltanto 3.559.000 euro; il fondo presenta pertanto una disponibilità di 16.441.000 euro.

Bonus barriere architettoniche 75%, nuovi limiti
Al fine di evitare l’uso improprio dei bonus 75% per l’abbattimento delle barriere architettoniche, il Decreto-Legge limita il novero degli interventi sottoposti all’agevolazione e i casi per i quali continua a essere previsto sconto in fattura e cessione del credito.

Saranno agevolabili soltanto gli interventi aventi ad oggetto scale, rampe e l’installazione di ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici. Saranno invece esclusi gli interventi riguardanti l’automazione di specifiche tipologie di impianto (porte automatiche, tapparelle e saracinesche motorizzate, imposte e persiane automatiche).

Dal 1° gennaio 2024, non sarà più ammesso esercitare le opzioni di sconto in fattura e cessione del credito, salvo che per i condomini, in relazione a interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa e per le persone fisiche, in relazione a interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro. Tale requisito reddituale non si applica se nel nucleo familiare del contribuente è presente un soggetto in condizioni di disabilità accertata.

Inoltre, sarà necessaria un’apposita asseverazione per il rispetto dei requisiti e sarà richiesta la tracciabilità dei pagamenti, da effettuare con il cosiddetto “bonifico parlante”.

Stop cessione del credito per demolizione e ricostruzione
Dalla data di entrata in vigore del decreto-legge non sarà più consentita la possibilità di cessione del credito nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici relativi alle zone sismiche 1-2-3 compresi in piani di recupero di patrimoni edilizi o riqualificazione urbana e per le quali non sia stato richiesto, prima della stessa data, il relativo titolo abilitativo.

Iscrivi alla Newsletter