La scorsa settimana l’Inps ha pubblicato una circolare che precisa le istruzioni operative per i datori di lavoro per l’applicazione e la fruizione in Uniemens dell’esonero parziale sulla contribuzione IVS per i rapporti di lavoro dipendente con retribuzioni imponibili inferiori alle soglie di:
1. 2.692 euro mensili : taglio del 6% e
2. 1923 euro mensili : taglio del 7%.
L’istituto riconferma in sostanza le istruzioni già fornite per l’applicazione 2023, ovvero:
• il taglio non si applica sulla tredicesima mensilità,(quindi gli importi retributivi vanno considerati al netto del rateo di tredicesima;
• l’esonero contributivo non ha effetti sul calcolo dell’assegno pensionistico;
• si applica solamente alle contribuzioni a carico del lavoratore in riferimento a i rapporti attivi nel 2024. Non può quindi riguardare competenze come ferie e permessi maturati in precedenza per rapporti di lavoro cessati;
• il taglio del cuneo, non essendo un beneficio per il datore di lavoro, non richiede il requisito del Durc;
• è cumulabile con altri esoneri contributivi vigenti
L’esonero è alternativo a quello previsto dalla Legge di Bilancio 2024 per le lavoratrici con figli.
Il conguaglio può avvenire sia con i flussi Uniemens di gennaio che di febbraio 2024.
Misura e applicazione esonero contributivo 2023
INPS aveva fornito nella circolare 7/2023 le istruzioni per l’applicazione dell’esonero contributivo a favore dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati introdotto dall’articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022).
Con messaggio 2974 del 10 agosto 2023 Inps ha chiarito anche alcuni aspetti relativi al cumulo dell’esonero con altre agevolazioni, in particolare il contributo per le assunzioni di NEET (vedi paragrafo successivo ).
Si ricorda che lo sgravio è riconosciuto (con le stesse modalità previste per quello già previsto dalla legge di bilancio 2022 ) per tutti i mesi del 2023
1. nella misura di 2 punti percentuali, se la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non eccede l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per il mese di dicembre, del rateo di tredicesima;
2. nella misura di 3 punti percentuali, se la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non eccede l’importo mensile di 1.923 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.
E’ applicabile a tutti i rapporti di lavoro subordinato, incluso l’apprendistato mentre restano esclusi i rapporti di lavoro domestico.
La misura non è sottoposta al regime De minimis sugli Aiuti di Stato.
Lo sgravio va riferito alla retribuzione imponibile nel suo complesso. Ne deriva che nelle ipotesi in cui sia stato superato il massimale annuo della base contributiva e pensionabile ai fini della valutazione del tetto mensile deve essere considerata sia la quota di retribuzione imponibile ai fini IVS sia la quota di retribuzione non imponibile ai fini IVS per il superamento del massimale.
I massimali mensili di riferimento, pari a 2.692 euro (per la riduzione del 2%) e a 1.923 euro (per la riduzione del 3%), vanno maggiorati, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima
La verifica del rispetto della soglia reddituale deve essere effettuata nel singolo mese di paga, quindi la riduzione della quota dei contributi previdenziali IVS potrà avere entità diverse nei diversi mesi, in ragione della retribuzione effettivamente percepita.
L’istituto precisa anche le modalità di calcolo nei casi di applicazione di altri sgravi contributivi.
Cumulo riduzioni contributive per NEET, apprendisti, lavoratrici madri 2023
Il taglio del cuneo contributivo non ha effetti di riduzione del beneficio per l’assunzione di giovani (under 30) introdotta dal decreto lavoro 48/2023
L’istituto specifica anche che l’esonero del 6/7% risulta cumulabile anche:
• con l’esonero del 50% della quota dei contributi previdenziali a carico della lavoratrice madre che sia rientrata in servizio entro il 31 dicembre 2022, previsto dalla legge di Bilancio 2022 ma applicando in via prioritaria la riduzione del 50% della quota complessiva a carico della lavoratrice madre (codice causale “ELAM”). Non si potrà fruire quindi di un ammontare di esonero che ecceda la quota di contributi IVS di spettanza della lavoratrice.
• Stesso criterio per i rapporti di apprendistato e nelle ipotesi di prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato di cui all’articolo 47, comma 7, del D.lgs 15 giugno 2015, n. 81.