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CIGS 2023 LE ISTRUZIONI PER IL RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO

13 Feb 2024

Con il messaggio INPS 2512 del 4 luglio 2023 l’istituto ha fornito le istruzioni riguardanti il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga introdotto dal Decreto Lavoro 48/2023 e riconfermato nella conversione in legge (85/2023).
Si trattava ricordiamo di un ulteriore periodo massimo di 15 mesi di CIGS che potevano essere accordate per motivi eccezionali:
• alle aziende in particolare difficoltà,
• anche in liquidazione, e
• che devono completare la riorganizzazione/ristrutturazione già prevista e non completata entro il 2022 per motivi non imputabili ai datori di lavoro.
in deroga a tutti i limiti temporali vigenti in materia di ammortizzatori sociali e agli obblighi di consultazione sindacale e fino ad un massimo dell’80% delle ore lavorabili nella specifica unità produttiva, Il periodo doveva essere fruito in continuità con quelli precedentemente autorizzati all’interno dell’arco temporale tra il 1° ottobre 2022 e il 31 dicembre 2023,
I trattamenti avrebbero dovuto essere erogati esclusivamente con pagamento diretto dall’INPS ai lavoratori
La scorsa settimana l’Inps è intervenuto con un nuovo messaggio nel quale comunicava che durante la gestione dei provvedimenti di concessione dei trattamenti è emerso che, in taluni casi, il relativo decreto ministeriale ha disposto che il pagamento ai lavoratori dovesse essere anticipato dai datori di lavoro e da questi ultimi successivamente conguagliato, vengono quindi illustrate le modalità operative che i datori di lavoro devono seguire per il recupero delle somme anticipate.

CIGS in deroga 2023 precedenti istruzioni
Con il messaggio n. 3575 del 12 ottobre 2023 l’INPS ha ricordato che le imprese destinatarie della CIGS in deroga art. 30 dl 48/2023:
• sono tenute al versamento del contributo addizionale previsto dall’art. 5 del DLgs. 148/2015.
• non sono tenute alla consultazione sindacale e alla procedura di presentazione della domanda ex artt. 24 e 25 del medesimo DLgs. 148/2015.
• l’erogazione avviene esclusivamente con pagamento diretto da parte dell’INPS ai lavoratori
• i datori di lavoro sono tenuti anche durante il periodo di integrazione salariale, al versamento al Fondo di Tesoreria L. 296/2006, dei contributi relativi alle quote di TFR maturate sulla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o della sospensione dell’attività.
Per la domanda, all’interno del nuovo “Sistema UNICO” era stato istituito un nuovo apposito codice evento.

Invitiamo chiunque desiderasse ricevere maggiori informazioni in merito a quanto sopraesposto a contattare il nostro ufficio paghe al n. 0422 815 544, interno n.2.

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