Nel corso dell’iter di conversione del decreto Milleproroghe 2024 è stata riconosciuta la possibilità per le associazioni e le società, di svolgere a distanza le assemblee, anche quando tale possibilità non sia prevista dallo statuto.
Tale possibilità, inizialmente prevista dal legislatore nella emergenziale conseguente alla pandemia da Covid 19, è stata di anno in anno prorogata.
Con il decreto Milleproroghe 2024, in corso di definizione, tale possibilità è stata ulteriormente prorogata fino al 30 aprile 2024.
Ma vediamo qui si seguito cosa prevede la disciplina transitoria, la cui efficacia è stata prorogata fino al 30 aprile 2024.
Le società, cooperative, associazioni e fondazioni, hanno la possibilità di:
• svolgere le assemblee sociali parzialmente o totalmente con modalità virtuali, anche in deroga alle diverse previsioni statutarie;
• svolgere le assemblee sociali anche con modalità totalmente telematica, senza che ci sia la necessità che si trovino nello stesso luogo il presidente, il segretario o il notaio;
• esprimere il voto nelle assemblee sociali con modalità elettronica o per corrispondenza, anche in deroga a eventuali previsioni statutarie contrarie, purché si riesca a garantire l’identificazione del votante.
La deroga non incide sui termini ordinariamente previsti per la convocazione delle assemblee, né per quelli relativi all’approvazione dei bilanci.
APPROVAZIONE BILANCI 2023: TERMINE ULTIMO 29 APRILE
Le società di capitali devono procedere con l’approvazione del bilancio entro:
• 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio;
• 180 giorni in caso di particolari esigenze.
Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 andrà quindi approvato nell’ordinario termine del 29 aprile essendo quest’anno un anno bisestile.
Successivamente, entro 30 giorni dall’approvazione, il bilancio deve essere depositato, con i relativi documenti allegati ed il verbale di approvazione, presso il Registro delle Imprese.
1) Approvazione Bilanci 2023: le fasi obbligatorie
Il Codice Civile stabilisce che, ordinariamente, entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio le società di capitali devono convocare l’assemblea per l’approvazione del bilancio; in via straordinaria, e per determinati motivi, è consentito approvare il bilancio entro il più lungo termine di 180 giorni.
Prima di essere approvato il bilancio percorre un iter obbligatorio, ossia:
• redazione del progetto di bilancio e della relativa Relazione sulla gestione;
• relativa trasmissione dei suddetti documenti all’organo di controllo, ove presente;
• deposito del bilancio presso la sede sociale per la presa visione da parte dei soci.
Effettuati gli adempimenti su indicati secondo le rispettive scadenze, il bilancio viene approvato dall’assemblea dei soci, convocata con modalità diverse a seconda del tipo di società ovvero Spa o Srl.
La mancata convocazione dell’assemblea nei termini di legge da parte degli amministratori li espone, ed espone il Collegio sindacale qualora non abbia adottato le misure opportune per contrastare l’omissione, alla sanzione amministrativa da € 1.032 a € 6.197 (sanzione irrogata a ciascun amministratore/sindaco che abbia omesso).