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PROCEDURA E IMPORTO 2024 DEI RIMBORSI AI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE

20 Feb 2024

I datori di lavoro in caso di assenze dal lavoro per attività come volontari negli enti riconosciuti dalla Protezione Civile possono chiedere il rimborso per l’equivalente degli emolumenti versati al lavoratore dipendente secondo quanto disposto dall’art. 39 del Decreto Lgs. n. 1 del 2018 (Codice di protezione civile).
Inoltre, ai volontari lavoratori autonomi appartenenti alle organizzazioni di volontariato e legittimamente impiegati in attività di protezione civile, che ne fanno richiesta, è corrisposto il rimborso per il mancato guadagno giornaliero calcolato sulla base della dichiarazione dei redditi presentata l’anno precedente a quello in cui è stata prestata l’opera di volontariato.
Con il decreto pubblicato la scorsa settimana in Gazzetta Ufficiale è stato adeguato l’importo massimo rimborsabile ai lavoratori autonomi.

Linee guida rimborso per volontari Protezione Civile
La Direttiva del 24 febbraio 2020 del Presidente del Consiglio dei Ministri ha disciplinato le modalità e procedure per la presentazione delle istanze di rimborso (anche con le modalità del credito di imposta ai sensi dell’art. 38 del DL 17 ottobre 2016, n. 189) dei datori di lavoro pubblici o privati, per gli emolumenti versati al lavoratore impegnato come volontario e ai volontari lavoratori autonomi/liberi professionisti delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, per il mancato guadagno giornaliero; nonchè per la relativa istruttoria e la conseguente erogazione dei rimborsi spettanti per le spese autorizzate per attività di pianificazione, emergenza, addestramento e formazione teorico-pratica e diffusione della cultura e della conoscenza della protezione civile.
Al fine di dare un indirizzo unitario, le regioni, in ragione della tipologia e/o natura dell’attività autorizzata, nella propria autonomia istruttoria, sono invitate a seguire le linee guida adottate dal Dipartimento relativamente alle richieste di rimborso presentate dai datori di lavoro, dai lavoratori autonomi/liberi professionisti e dalle organizzazioni di volontariato.
A tale scopo è stato predisposto un allegato tecnico, parte integrante della direttiva, contenente le modalità e procedure per la presentazione delle istanze di rimborso.

Rimborsi ai datori di lavoro per dipendenti occupati come volontari
Il datore di lavoro può chiedere il rimborso degli oneri versati a favore di propri dipendenti. Qualora l’autorizzazione al rimborso spese sia predisposta dal Dipartimento della protezione civile, le richieste di rimborso vanno inoltrate esclusivamente tramite Posta elettronica certificata allegando:
• l’attestato nominativo di partecipazione del volontario/dipendente;
• l’attivazione per l’attività in questione;
• la copia del documento di identità del legale rappresentante dell’Azienda che firma l’istanza di rimborso.
Inoltre, la richiesta dovrà:
• essere formulata, su carta intestata della ditta/società, quale “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 Dpr n. 445/2000)”, per ogni singolo evento e può comprendere più di un nominativo e firmata dal titolare o dal legale rappresentante dell’Azienda della quale deve essere riportata la denominazione completa, con indicazione di codice fiscale e partita Iva, telefono e indirizzo e-mail;
• specificare il nominativo del dipendente/i e il periodo/i per il quale si richiede il rimborso con le date di inizio e fine servizio come riportato nell’attestato di partecipazione;
• specificare le modalità per l’accredito del rimborso, come previsto nell’allegato 1;
• contenere il prospetto individuale del costo a carico del datore di lavoro.
Si ricorda infine che il rimborso può essere effettuato tramite versamento o essere riconosciuto come credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite il modello F24, con apposito codice tributo la domanda di rimborso deve essere presentata entro 2 anni successivi alla conclusione dell’intervento o dell’attività.

Adeguamento rimborso lavoratori autonomi 2024
A seguito della nota Istat prot. 6210 del 31 marzo 2023 che ha indicato una variazione percentuale dell’indice dei prezzi del 16,7% per il periodo da gennaio 2018 a febbraio 2023, il dipartimento per la protezione civile ha emanato il decreto 22.9.2023, pubblicato in Gazzetta ufficiale la scorsa settimana, che adegua a 120,55 euro giornalieri l ‘importo massimo di rimborso per mancato guadagno.

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