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PIGNORAMENTO PRESSO TERZI: COSA CAMBIA CON IL DECRETO PNRR

12 Mar 2024

Il Decreto PNRR, recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale prevede novità per il pignoramento presso terzi.
Nel dettaglio ha stabilito che: dal giorno in cui gli è notificato l’atto di pignoramento (previsto nell’articolo 543), il terzo è soggetto agli obblighi che la legge impone al custode relativamente alle cose e alle somme da lui dovute:
• nei limiti dell’importo del credito precettato aumentato di 1.000,00 euro per i crediti fino a 1.100,00 euro,
• di 1.600,00 euro per i crediti da 1.100,01 euro fino a 3.200,00 euro
• e della metà per i crediti superiori a 3.200,00 euro.
Inoltre, è stato introdotto un nuovo articolo che disciplina l’efficacia del pignoramento dei crediti del debitore verso terzi.
Con tale introduzione si prevede che, salvo che sia già stata pronunciata l’ordinanza di assegnazione delle somme o sia già intervenuta l’estinzione o la chiusura anticipata del processo esecutivo, il pignoramento di crediti del debitore verso terzi perde efficacia decorsi 10 anni dalla notifica al terzo del pignoramento o della dichiarazione di interesse.
Al fine di conservare l’efficacia del pignoramento, nei 2 anni antecedenti alla scadenza del termine decennale di cui al primo comma il creditore pignorante o il creditore intervenuto a norma dell’articolo 525 può notificare a tutte le parti e al terzo una dichiarazione di interesse al mantenimento del vincolo pignoratizio.
La dichiarazione contiene:
• l’indicazione della data di notifica del pignoramento,
• dell’ufficio giudiziario innanzi al quale è pendente la procedura esecutiva, delle parti,
• del titolo esecutivo e del numero di ruolo della procedura,
• nonché l’attestazione che il credito persiste.
Se la dichiarazione di interesse è notificata dal creditore intervenuto, la stessa contiene anche la data di deposito dell’atto di intervento.
La dichiarazione di interesse è depositata nel fascicolo dell’esecuzione, a pena di inefficacia della stessa, entro 10 giorni dall’ultima notifica.
Se il pignoramento è eseguito nei confronti di più terzi, l’inefficacia del medesimo si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificata e depositata la dichiarazione di interesse.
In mancanza della notifica della dichiarazione di interesse il terzo è liberato dagli obblighi previsti dall’articolo 546 decorsi 6 mesi dalla scadenza del termine di efficacia del pignoramento previsto dal primo comma.
Il processo esecutivo si estingue di diritto decorsi dieci anni dalla notifica al terzo del pignoramento o della successiva dichiarazione di interesse o, se i terzi sono più, dall’ultima delle notifiche ai medesimi.

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