Si avvicina la scadenza per le richieste del Bonus previsto dal decreto Sostegni del 2021 e destinato ai genitori separati che non avessero ricevuto l’assegno di mantenimento per difficoltà economiche del coniuge, connesse alla emergenza COVID.
La misura è divenuta effettivamente operativa solo lo scorso 12 febbraio 2024.
L’invio della domanda all’INPS può essere effettuato entro domenica prossima, 31 marzo 2024.
Ricordiamo i dettagli sui requisiti e vediamo le modalità operative, l’importo e la richiesta.
Bonus assegno mantenimento a chi spetta, l’importo
Il fondo intende garantire il regolare versamento degli assegni di mantenimento ai genitori lavoratori separati o divorziati che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, avessero cessato, ridotto o sospeso la loro attività lavorativa.
Il contributo spetta:
• al genitore in stato di bisogno con figli minori, o figli maggiorenni portatori di handicap grave, conviventi,
• che non abbia ricevuto, del tutto o in parte, l’assegno di mantenimento a causa dell’inadempienza del genitore o del coniuge o del convivente causata da riduzione o sospensione della sua attività lavorativa a causa dell’emergenza COVID verificatasi dall’8 marzo 2020,
• per una durata minima di 90 giorni o per una riduzione del reddito di almeno il 30% rispetto a quello percepito nel 2019.
Il requisito di accesso è un reddito del richiedente, nell’anno di mancata o ridotta corresponsione del mantenimento inferiore o uguale all’importo di euro 8.174,00.
Il contributo sarà corrisposto a domanda del genitore che ha diritto all’assegno (non di chi lo doveva versare):
• in misura pari all’importo non versato dell’assegno di mantenimento di cui è titolare ,
• fino a un massimo di euro 800,00 mensili, e
• per un massimo di 12 mensilità,
tenuto conto delle disponibilità del fondo rispetto al numero dei beneficiari, fino ad esaurimento delle risorse.
Al termine del periodo di presentazione delle domande e della successiva istruttoria del Dipartimento per le politiche della famiglia, l’INPS procede alla corresponsione del contributo. Quindi per l’erogazione del contributo l’ordine cronologico delle domande non ha alcun effetto. La misura viene erogata esclusivamente sulla base dei criteri, delle disposizioni e dell’indicazione dei beneficiari forniti dal Dipartimento per le politiche della famiglia.