Il Fondo di solidarietà bilaterale dell’Artigianato ha completato le modifiche previste dalla legge di bilancio 2022 e ha reso disponibile il nuovo regolamento in vigore dal 1 gennaio 2023.
Sono state inoltre adeguate le procedure informatiche per recepire l’ampliamento delle funzioni e delle prestazioni di tutela dei lavoratori che il Fondo è tenuto a svolgere e rinnovato di conseguenza anche il sito istituzionale.
Il consiglio direttivo con Delibera del 27 marzo 2024, ha definito alcune modifiche alle procedure per la gestione delle prestazioni di Assegno di integrazione salariale ordinario e straordinario con effetti dalle domande ricevute dal 1° maggio 2024.
Prestazioni del Fondo bilaterale Artigiani
Ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali regolarmente iscritti ad FSBA è fornita una indennità ai sensi dell’ art. 27, del D.Lgs n. 148/2015, nei limiti previsti dagli articoli 30 e 31 del D.Lgs 148/2015
Le integrazioni salariali sono previste:
1. per un massimo di 20 settimane (100 giornate per orario di lavoro settimanale distribuito su 5 giorni nell’arco di un biennio mobile, 120 giornate su 6 giorni a settimana e 140 giornate su 7 giorni a settimana) in caso di assegno ordinario
2. per un massimo di 26 settimane (130 giornate di effettivo utilizzo per orario di lavoro settimanale distribuito su 5 giorni nell’arco di un biennio mobile, 156 giornate su 6 giorni a settimana e 182 giornate su 7 giorni a settimana) in caso di assegno di solidarietà, con causali ordinarie o straordinarie AIS (nelle aziende con almeno 1 dipendente) o ACIGS (nelle aziende con più di 15 dipendenti
Le prestazioni diverse dal sostegno al reddito vengono invece erogate dagli Enti Bilaterali Regionali dell’Artigianato facenti capo all’EBNA Si tratta ad esempio di :
• Anzianità professionale
• Contributo congedo parentale
• Borse di studio
• Rappresentanza sindacale
• Rappresentanza territoriale sicurezza
FSBA Gli obblighi dei datori di lavoro
Il versamento del contributo ad EBNA e quindi ad FSBA esonera le imprese con oltre 5 dipendenti dall’obbligo dell’ulteriore versamento al Fondo di Integrazione Salariale costituito presso l’INPS, ma comprende tutte le imprese anche con un solo dipendente.
Sono tenute al versamento le imprese che applicano i seguenti CCNL:
• Area Acconciatura – Estetica
• Area Alimentari e Panificazione
• Area Comunicazione
• Area Chimica e Ceramica
• Area Legno e Lapidi
• Area Meccanica
• Area Tessile – Moda
• Area Pulizia
• Area Autotrasporto
Sono escluse dai versamenti le imprese dell’edilizia.
Rientrano tra i dipendenti in forza nel mese sia gli assunti, sia i dipendenti che interrompono il rapporto di lavoro nel corso dello stesso mese.
Versamenti FSBA 2023
Per il finanziamento del Fondo tutte le aziende sono tenute al versamento di una somma pari a:
• 0.60% della retribuzione (un quarto della somma a carico del dipendente) per le aziende fino a 15 dipendenti
• 1%% per le imprese con più di 15 dipendenti.
Le aziende che fossero state irregolari negli anni passati hanno a disposizione sulla piattaforma una procedura semplice e un calcolo forfettario per mettersi in regola finalizzato anche all’emissione del modello DURC.
FSBA Assegno integrazione salariale
Le prestazioni di integrazione salariale possono essere richieste solo dopo il raggiungimento di un Accordo Sindacale e quanto dovuto può essere erogato direttamente alla lavoratrice/lavoratore dall’INPS oppure per il tramite dell’impresa.
Ad ogni pagamento dell’assegno di integrazione salariale, il Fondo provvede al versamento all’INPS della contribuzione previdenziale correlata.
FSBA novità da maggio 2024
La delibera del 27 marzo 2024 prevede le seguenti modifiche:
In merito ad AIS:
1) Mensilizzazione degli accordi: gli accordi dovranno avere durata mensile uniformandosi alla durata delle domande. Fermo restando quanto previsto al successivo punto 2), nel periodo di transizione saranno ritenuti validi accordi trimestrali solo se sottoscritti entro il 30/04/2024.
2) Decorrenza prestazione solo dopo la protocollazione: a pena di esclusione , le domande devono essere presentate preventivamente rispetto al periodo di trattamento richiesto. Non saranno concesse deroghe in caso di tardiva protocollazione della domanda.
3) Caricamento in piattaforma del documento del legale rappresentante: al fine di verificare le dichiarazioni rese, sarà necessario caricare in piattaforma il documento del legale rappresentante ogni volta che si presenta una nuova domanda.
4) Comunicazione alle organizzazioni sindacali – omogeneizzazione con procedure ACIGS. L’impresa comunica per iscritto (tramite e-mail, PEC o raccomandata a mano) alle RSU/RSA (ove presenti) e ai delegati di bacino e/o alle rappresentanze territoriali dei sindacati dei lavoratori comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale la volontà di ricorrere alla AIS.
5) Dati di bilancio anno fiscale antecedente alla presentazione della domanda richiesti:
FATTURATO/ UTILE /PAREGGIO/ PERDITA /DEBITI VERSO FORNITORI
In merito ad ACIGS:
1) 90 giornate di anzianità lavorativa del dipendente: per poter essere posti in trattamento di sospensione o riduzione previsto dalle causali ACIGS, i dipendenti dovranno avere una anzianità lavorativa presso il datore di lavoro richiedente la prestazione di almeno 90 giorni.
2) Periodo di blocco delle domande in caso di interruzione anticipata. Qualora l’impresa comunicasse di aver ripreso l’attività produttiva prima della scadenza della domanda approvata, la stessa non potrà presentare ulteriori domande prima che sia decorso il termine di 60 giorni di calendario per la protocollazione, fermo restando i limiti e le decorrenze previsti dalle procedure ACIGS.