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CONGEDO PARENTALE 2024: LE ISTRUZIONI SULL’INDENNITÀ ALL’80%

23 Apr 2024

Sul totale dei 6 mesi previsti entro il 6° anno di vita del bambino la Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023) ha innalzato l’importo dell’indennità di congedo parentale fruibile per madri o padri per un secondo mese.
In particolare si prevede l’aumento dell’indennità (ordinariamente fissata al 30% della retribuzione imponibile)
• all’80% per 2 mesi nel 2024 e
• all’80% per 1 mese e al 60% per 1 altro mese, a regime, a partire dal 2025.
La novità è applicabile ai lavoratori dipendenti, sia del settore pubblico che privato che, successivamente al 31 dicembre 2023, terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità – di cui rispettivamente al Capo III e al Capo IV del DLgs. 151/2001.
La scorsa settimana l’Inps ha fornito le istruzioni operative per i lavoratori del settore privato.

La normativa, lo ricordiamo negli anni 2022 e 2023 è stata oggetto di molte modifiche, in particolare:
• con il D.lgs 105/2022 il limite massimo dei periodi di congedo parentale indennizzabili ai lavoratori dipendenti è stato elevato da 6 a 9 mesi complessivi fruibili entro i 12 anni del figlio (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozioni o affido)
• con la legge 197/2022 è stato previsto che dal 2023 , a regime, un mese dei 9 previsti da fruire entro il 6° anno fosse indennizzato al 80% e i restanti 8 mesi al 30%.
Interessante notare che quest’ultima misura era inizialmente rivolta solo alle madri, in controtendenza rispetto alle raccomandazioni della direttiva europea, volte a favorire la parità dei sessi nel lavoro di cura e accudimento dei figli e infatti durante l’iter parlamentare la norma è stata modificata inserendo la possibilità anche per i padri.

Durata dei congedi parentali
Attualmente con riguardo alla durata del congedo parentale la normativa prevede che per ogni bambino, nei primi suoi 12 anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro per periodi che non possono complessivamente eccedere il limite di 10 mesi, (salvo il caso in cui il padre fruisca dell’astensione per almeno 3 mesi, per cui si aggiunge 1 mese ulteriore).
Nell’ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:
a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità obbligatorio per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi;
b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi, elevabile a 7
c) per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 11 mesi, qualora vi sia un solo genitore ovvero un genitore nei confronti del quale sia stato disposto, l’affidamento esclusivo del figlio. In quest’ultimo caso, l’altro genitore perde il diritto al congedo non ancora utilizzato.
INPS ha fornito le istruzioni in merito con le circolari 122/2022 e 45 2023

Tabella limiti congedi parentali

Indennizzo Congedi parentali
Nell’ambito dei limiti di durata citati spettano i seguenti indennizzi:
– alla madre, fino al dodicesimo anno di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibile all’altro genitore;
– al padre, fino al dodicesimo anno di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore;
– a entrambi i genitori, in alternativa un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di 3 mesi, fruibile anche in modalità ripartita tra i genitori, nei limiti individuali del singolo genitore e nel limite di coppia di 9 mesi indennizzabili.
– nel caso in cui il reddito personale del richiedente il congedo sia inferiore a 2,5 volte la pensione minima sono indennizzabili anche il decimo e l’undicesimo mese.
In caso di parto plurimo, il diritto al congedo parentale spetta per ogni figlio nei predetti limiti.

 

 

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