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TAX CREDIT PER RIDURRE LA PLASTICA: DOMANDE 2024

23 Apr 2024

Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ha definito i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione di un contributo riconosciuto alle imprese al fine di promuovere l’acquisto e l’utilizzo di materiali e prodotti alternativi a quelli in plastica monouso, assegnando criteri di priorità ai prodotti destinati a entrare in contatto con alimenti.
Il contributo è riconosciuto, sotto forma di credito d’imposta, alle imprese che acquistano e utilizzano prodotti della tipologia di quelli elencati nell’allegato, parte A e parte B, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, che sono riutilizzabili o realizzati in materiale biodegradabile e/o compostabile, certificato secondo la normativa UNI EN 13432:2002.

Possono presentare domanda di concessione del contributo, le imprese di cui all’art. 2, comma 2, che alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) risultino attive, regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese;
b) risultino iscritte all’assicurazione generale obbligatoria o alle forme esclusive e sostitutive della medesima oppure alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
c) non siano destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni, o si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative;
d) non sussistano nei loro confronti le cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
e) non si trovino in stato di liquidazione ne’ siano soggette a procedure concorsuali con finalità liquidatoria.

Sono ammissibili al contributo le spese effettivamente sostenute nel corso delle annualità 2022, 2023 e 2024, e comunque dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, in relazione all’acquisto di prodotti della tipologia di quelli elencati nell’allegato, parte A e parte B, del predetto decreto, che sono riutilizzabili o realizzati in materiale biodegradabile e/o compostabile, certificato secondo la normativa UNI EN 13432:2002.
In via prioritaria, sono ammesse al beneficio le spese di cui al comma 1, sostenute per l’acquisto dei prodotti destinati a entrare in contatto con alimenti.
In via subordinata, possono essere ammesse al beneficio le spese relative all’acquisto dei prodotti di cui ai punti 1) e 6) dell’allegato, parte B, del decreto legislativo 3 novembre 2021, n. 196, nell’ipotesi di risorse residuali ancora disponibili dopo il soddisfacimento della copertura delle spese riferibili al primo periodo.
L’effettività del sostenimento delle spese oggetto di contributo deve risultare da un’apposita attestazione resa, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal presidente del collegio sindacale ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell’albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale. A tal fine, con la già menzionata attestazione, è certificato:
a) l’elenco delle spese ammissibili al contributo, suddivise in relazione al criterio di priorità di cui al comma 2, nonché il periodo d’imposta cui sono riferite. Le spese si considerano effettivamente sostenute in base a quanto previsto dalle disposizioni di cui all’art. 109, commi 1 e 2, lettera a), del TUIR;
b) l’effettivo utilizzo dei prodotti acquistati;
c) l’integrale pagamento delle fatture di acquisto cui si riferiscono le spese di cui alla lettera a), che deve essere effettuato attraverso il conto corrente intestato all’impresa richiedente e con modalità che consentano la piena tracciabilità dei pagamenti e l’immediata riconducibilità degli stessi alle relative fatture;
d) che l’impresa richiedente non ha ottenuto, a fronte delle medesime spese, oggetto della richiesta di contributo, altri benefici previsti da normativa europea, nazionale e regionale.

Sono ammissibili al contributo le spese effettivamente sostenute nel corso delle annualità 2022, 2023 e 2024, e comunque dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, in relazione all’acquisto di prodotti della tipologia di quelli elencati nell’allegato, parte A e parte B, del predetto decreto, che sono riutilizzabili o realizzati in materiale biodegradabile e/o compostabile, certificato secondo la normativa UNI EN 13432:2002.
In via prioritaria, sono ammesse al beneficio le spese di cui al comma 1, sostenute per l’acquisto dei prodotti destinati a entrare in contatto con alimenti.
In via subordinata, possono essere ammesse al beneficio le spese relative all’acquisto dei prodotti di cui ai punti 1) e 6) dell’allegato, parte B, del decreto legislativo 3 novembre 2021, n. 196, nell’ipotesi di risorse residuali ancora disponibili dopo il soddisfacimento della copertura delle spese riferibili al primo periodo.
L’effettività del sostenimento delle spese oggetto di contributo deve risultare da un’apposita attestazione resa, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal presidente del collegio sindacale ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell’albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale. A tal fine, con la già menzionata attestazione, è certificato:
a) l’elenco delle spese ammissibili al contributo, suddivise in relazione al criterio di priorità di cui al comma 2, nonché il periodo d’imposta cui sono riferite. Le spese si considerano effettivamente sostenute in base a quanto previsto dalle disposizioni di cui all’art. 109, commi 1 e 2, lettera a), del TUIR;
b) l’effettivo utilizzo dei prodotti acquistati;
c) l’integrale pagamento delle fatture di acquisto cui si riferiscono le spese di cui alla lettera a), che deve essere effettuato attraverso il conto corrente intestato all’impresa richiedente e con modalità che consentano la piena tracciabilità dei pagamenti e l’immediata riconducibilità degli stessi alle relative fatture;
d) che l’impresa richiedente non ha ottenuto, a fronte delle medesime spese, oggetto della richiesta di contributo, altri benefici previsti da normativa europea, nazionale e regionale.

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