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NUOVI CHIARIMENTI SUL DURC CONGRUITÀ EDILIZIA

24 Apr 2024

Lo scorso 1° novembre 2023 è entrato in vigore il 1° novembre il decreto del Ministero del lavoro che definisce il nuovo obbligo di verifica della congruità della manodopera impiegata sul valore dei lavori edili, secondo quanto previsto dall’Accordo collettivo del 10 settembre 2020 con le organizzazioni del settore.
In merito a questo argomento ultimamente stati pubblicati una serie di chiarimenti FAQ su molti casi particolari.
Gli ultimi riguardano i lavori accessori svolti in appalti non edili, per i quali si precisa che, per quanto le attività elencate nel CCNL Edilizia e nell’allegato X del D.Lgs. n. 81/2008, siano soggette alle modalità del CCNL Edilizia, nel caso di lavori di modeste dimensioni, o nell’ambito di appalti con attività predominante non edile (ad esempio per la realizzazione di tracce per le linee elettriche se sono escluse parti strutturali delle linee e degli impianti elettrici) questi possono essere eseguiti dagli stessi operatori principali senza obbligo di verifica di congruità.
Ma andiamo con ordine, ricordando in cosa consiste questa nuova attestazione e riportiamo la tabella dei valori indicati come congrui.

Documento di congruità manodopera in edilizia: cos’è
Si prevede che, sia nell’ambito dei lavori pubblici che di quelli privati, il sistema controlli la congruità dell’incidenza della manodopera sul valore finale dell’opera, eseguiti:
• da imprese in appalto o subappalto, ovveroRimuovi immagine in evidenza
• da lavoratori autonomi oltre una certa soglia di valore.
In sostanza va dichiarato il numero minimo dei lavoratori previsti.
Il controllo positivo produrrà un’attestazione “certificazione di congruità” da parte della Cassa edile-edilcassa, una sorta di DURC di congruità edilizia che affianca il DURC contributivo.

Verifica congruità manodopera: a chi si applica
Il nuovo adempimento sulla verifica di congruità della manodopera riguarda:
• il settore edile, nel quale rientrano tutte le attività, comprese quelle affini, direttamente e funzionalmente connesse all’attività resa dall’impresa affidataria dei lavori per le quali trova applicazione la contrattazione collettiva dell’edilizia stipulata dalle organizzazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
La verifica della congruità si applicherà:
• nell’ambito dei lavori pubblici;
• nell’ambito dei lavori privati il cui valore sia pari o superiore a 70.000 euro.
ATTENZIONE restano, invece, esclusi i lavori affidati per la ricostruzione delle aree territoriali colpite dagli eventi sismici del 2016 e già oggetto di specifiche ordinanze del Commissario straordinario del Governo.

Documento Congruità manodopera, quando va richiesto
Le imprese sono tenute a comunicare con una autodichiarazione l’incidenza della manodopera sul valore complessivo dell’opera alla Cassa edile territoriale che deve rispondere entro 10 giorni dalla richiesta.
In particolare:
• per i lavori pubblici, la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva è richiesta dal committente o dall’impresa affidataria in occasione della presentazione dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell’impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori.
• per i lavori privati, la congruità dell’incidenza della manodopera deve essere dimostrata prima dell’erogazione del saldo finale da parte del committente. L’attestazione va riferita alla congruità dell’opera complessiva.
Le disposizioni si applicano ai lavori edili con denuncia di inizio lavori effettuata alla Cassa Edile/Edilcassa a partire dal 1° novembre 2021.

In caso di scostamento dai minimi previsti, con una tolleranza pari al 5% la Cassa Edile/Edilcassa rilascerà ugualmente l’attestazione previa idonea dichiarazione del direttore dei lavori che giustifichi tale scostamento.
Si prevede inoltre che l’impresa affidataria risultante non congrua possa dimostrare il raggiungimento della percentuale di incidenza della manodopera con documentazione idonea ad attestare costi non registrati presso la Cassa Edile/Edilcassa.
In caso di mancata attestazione la Cassa edile deve iscrivere l’impresa alla BNI Banca nazionale delle imprese irregolari che viene consultata per le richieste del documento di congruità relative a lavori privati e pubblici, con evidenti ripercussioni negative sull’immagine della azienda.
In caso di Documento di congruità negativo anche il Durc ordinario diventa negativo fino a regolarizzazione.

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