La scorsa settimana è stata pubblicata in Gazzetta Europea la Direttiva case green (n 1275/2024) con regole di ecosostenibilità per gli immobili esistenti e per quelli di nuova costruzione.
La Direttiva, che ha lo scopo di trasformare gli edifici esistenti in “edifici a emissioni zero” entro il 2050, entra in vigore il prossimo 28 maggio, anche se l’applicazione di alcune misure dovrà essere effettuata entro il 30 maggio 2026.
Entro il 1° gennaio 2025, gli Stati membri dovranno adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per eliminare qualunque tipo di incentivo finanziario per “l’installazione di caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, ad eccezione di quelle selezionate per gli investimenti, prima del 2025, conformemente al regolamento (UE) 2021/241, all’articolo 7, paragrafo 1, lettera h), punto i), terzo trattino, del regolamento (UE) 2021/1058 e all’articolo 73 del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio” .
Per garantire, la ristrutturazione del parco nazionale di edifici residenziali e non residenziali, sia pubblici che privati, ai fini della completa decarbonizzazione entro il 2050, ogni Stato membro dovrà stabilire un piano nazionale di ristrutturazione degli edifici.
Secondo quanto rivelato da una interrogazione parlamentare del 20 marzo, il Governo italiano è già al lavoro per l’attuazione della direttiva in questione.
Si introduce inoltre la novità del Passaporto di Ristrutturazione.
Di seguito una sintesi dei contenuti della Direttiva UE cui l’Italia e gli altri paesi dovranno attenersi.
1) Bonus caldaie a gas: stop dal 2025 con la Direttiva case green
La Direttiva prevede un piano di ristrutturazioni per gli edifici residenziali e dovrà essere recepita da ciascun paese appartenente all’Unione.
Si prevede lo stop agli incentivi per le caldaie alimentate solo a metano ed una incentivazione dell’installazione di sistemi ibridi ad esempio o caldaie con pompe di calore. Saranno incentivati anche i sistemi solari con regole più chiare.
I punti principali della nuova normativa sono:
• raggiungimento nel 2050 di zero emissioni. Ogni Stato membro dovrà adottare un piano nazionale che preveda la riduzione progressiva del consumo di energia degli edifici residenziali con un taglio del 16% entro il 2030 e del 20-22% entro il 2035. Ciascun paese potrà decidere su quali edifici concentrarsi, con il vincolo di garantire che almeno il 55% della riduzione del consumo medio di energia primaria sia ottenuto attraverso la ristrutturazione degli edifici con le peggiori prestazioni (energivori).
• impatto sui bonus casa. La direttiva avrà un forte impatto sui bonus casa in quanto gli sconti attualmente in vigore scadranno alla fine del 2024, già nel 2025 in vigore le prescrizioni europee con la previsione che gli apparecchi che funzionano solo a metano, infatti, non saranno più incentivabili dal 2025. Si vuole consentire, con le nuove regole di accedere agli incentivi fiscali, con apparecchi che funzioni almeno in modo prevalente con gas verdi.
• dal 2040 stop ai combustibili fossili. Dal 2040 le caldaie a metano dovranno essere totalmente eliminate, ma la scadenza non viene intesa come un termine stringente, ma più come un obiettivo verso il quale tendere, con qualche possibilità di ritardi.
2) Direttiva case green: le regole per gli edifici esistenti
Ai sensi dell’art 8 della Direttiva gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che la prestazione energetica degli edifici, o di loro parti, destinati a subire ristrutturazioni importanti, sia migliorata al fine di soddisfare i requisiti minimi di prestazione energetica fissati conformemente all’articolo 5 per quanto tecnicamente, funzionalmente ed economicamente fattibile.
Tali requisiti si applicano all’edificio o all’unità immobiliare oggetto di ristrutturazione nel suo complesso. In aggiunta o in alternativa, i requisiti possono essere applicati agli elementi edilizi ristrutturati.
Gli Stati membri adottano le misure necessarie, inoltre, per garantire che la prestazione energetica degli elementi edilizi, che fanno parte dell’involucro dell’edificio e hanno un impatto significativo sulla prestazione energetica dell’involucro dell’edificio e sono destinati ad essere sostituiti o rinnovati, soddisfi i requisiti minimi di prestazione energetica per quanto tecnicamente, funzionalmente ed economicamente fattibile.
Per quanto concerne gli edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti, gli Stati membri incoraggiano sistemi alternativi ad alta efficienza, nella misura in cui è tecnicamente, funzionalmente ed economicamente fattibile.
Gli Stati membri prendono in considerazione, per quanto concerne gli edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti, le questioni della qualità degli ambienti interni, l’adattamento ai cambiamenti climatici, la sicurezza antincendio, i rischi connessi all’intensa attività sismica, l’eliminazione delle sostanze pericolose tra cui l’amianto, l’accessibilità per le persone con disabilità.
3) Direttiva case green: le regole per gli edifici di nuova costruzione
Ai sensi dell’art 7 gli Stati membri provvedono affinché gli edifici di nuova costruzione siano a emissioni zero conformemente all’articolo 11:
• a) a decorrere dal 1° gennaio 2028, gli edifici di nuova costruzione di proprietà di enti pubblici; e
• b) a decorrere dal 1° gennaio 2030, tutti gli edifici di nuova costruzione.
Fino all’applicazione dei requisiti di cui al primo comma, gli Stati membri provvedono affinché tutti gli edifici di nuova costruzione siano almeno a energia quasi zero e soddisfino i requisiti minimi di prestazione energetica fissati conformemente all’articolo 5.
Qualora gli enti pubblici intendano occupare un edificio di nuova costruzione non di loro proprietà, si prefiggono che l’edificio sia un edificio a emissioni zero.
Gli Stati membri provvedono affinché il GWP nel corso del ciclo di vita sia calcolato conformemente all’allegato III e reso noto nell’attestato di prestazione energetica dell’edificio:
• a) a decorrere dal 1° gennaio 2028, per tutti gli edifici di nuova costruzione con superficie coperta utile superiore a 1 000 m2;
• b) a decorrere dal 1° gennaio 2030, per tutti gli edifici di nuova costruzione.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 32 che modifichino l’allegato III per stabilire un quadro dell’Unione per il calcolo nazionale del GWP nel corso del ciclo di vita ai fini del conseguimento della neutralità climatica. Il primo atto delegato a tal fine è adottato entro il 31 dicembre 2025.
Gli Stati membri possono decidere di non applicare i paragrafi 1 e 2 ad edifici per cui, entro le date di cui ai paragrafi 1 e 2, siano già state presentate domande di licenza edilizia o domande equivalenti, anche per un cambiamento di destinazione.
Entro il 1° gennaio 2027 gli Stati membri pubblicano e notificano alla Commissione una tabella di marcia che specifica l’introduzione di valori limite del GWP totale cumulativo nel corso del ciclo di vita di tutti gli edifici di nuova costruzione e fissano obiettivi per gli edifici di nuova costruzione a partire dal 2030, tenendo conto di una progressiva tendenza al ribasso, e valori limite massimi, dettagliati per zone climatiche e tipologie di edifici differenti.
Tali valori limite massimi sono in linea con gli obiettivi dell’Unione di conseguire la neutralità climatica.
La Commissione formula orientamenti, condivide le prove in merito alle politiche nazionali esistenti e offre assistenza tecnica agli Stati membri, su richiesta di questi ultimi.
Per i nuovi edifici gli Stati membri tengono conto delle questioni della qualità ottimale degli ambienti interni, l’adattamento ai cambiamenti climatici, la sicurezza antincendio, i rischi connessi all’intensa attività sismica, l’accessibilità per le persone con disabilità.
Gli Stati membri tengono conto anche degli assorbimenti di carbonio associati allo stoccaggio del carbonio negli o sugli edifici.