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NUOVE REGOLE TARGA PROVA: CHIARIMENTI SU RILASCIO E UTILIZZO

15 Mag 2024

Nuovi chiarimenti in materia di targa prova dalla Motorizzazione. Una circolare del MIT ha illustrato le modifiche introdotte dalla nuova disciplina per il rilascio introdotta dalla Direzione Generale per la Motorizzazione.
Dopo una prima circolare emessa lo scorso 28 febbraio, il 2 maggio la Motorizzazione è tornata sull’argomento con alcune modifiche.
In primo luogo si chiarisce che la condizione essenziale che caratterizza la circolazione di prova è “l’esigenza di effettuare prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimenti”.
Tra i soggetti che possono ottenere l’autorizzazione alla circolazione di prova, ci sono le “aziende che esercitano attività di trasferimento su strada di veicoli non ancora immatricolati da o verso aree di stoccaggio e per tragitti non superiori a 100 km”.
La limitazione massima di percorrenza riguarda esclusivamente le aziende che effettuano appunto l’attività di spostamento dei mezzi. Ma non gli altri operatori che la norma individua come legittimati alla circolazione di prova.
La titolarità dell’autorizzazione si riconduce alla persona giuridica e non alla persona fisica che la rappresenta, agendo in nome e per conto della stessa.

Targhe prova: numero massimo autorizzazioni
Il numero massimo di autorizzazioni rilasciabili che il nuovo regolamento ha fissato in 1 autorizzazione ogni 5 addetti, costituiti dalla somma dei dipendenti e dei collaboratori.
Se la somma dei dipendenti e collaboratori è inferiore a 5, è comunque rilasciata 1 sola autorizzazione. Mentre il numero massimo di autorizzazioni di cui può essere titolare un’impresa, è pari a 100.
Questa limitazione è in vigore dal 29 febbraio per cui, a partire da quella data, non vengono più rilasciate nuove autorizzazioni o rinnovate autorizzazioni già rilasciate. Tutte le autorizzazioni in scadenza dal 29 febbraio vengono quindi innovate alla luce delle nuove regole.
Su questo limite, i principali chiarimenti hanno riguardato le imprese che presentano una o più articolazioni locali dove viene svolta una delle attività che legittimano il rilascio della targa prova.
Nel calcolo degli addetti riferiti alla singola sede si tiene conto anche di quelli occupati nelle singole unità locali collegate, se queste ultime non sono dotate di un rappresentante legale o del preposto. Viceversa, se l’unità locale collegata alla sede secondaria è fornita di rappresentante legale o del preposto all’attività, nel calcolo delle autorizzazioni rilasciabili si tiene conto solo degli addetti in essa occupati.
Di conseguenza, il limite massimo di 100 autorizzazioni è riferito a:
• ciascuna sede principale
• ciascuna sede secondaria (e unità locali collegate)
• ciascuna unità locale dove è presente un rappresentante legale o un preposto.
In merito all’uso dell’autorizzazione della targa prova, il MIT ricorda:
• l’autorizzazione è utilizzabile per la circolazione di un solo veicolo per volta e deve essere tenuta a bordo
• sul veicolo munito della targa prova deve essere presente il legale rappresentante o il preposto che rappresenta l’impresa titolare dell’autorizzazione o un dipendente con delega (con requisiti specifici)
• con gli autoveicoli e i rimorchi per il trasporto di cose può essere trasportato un carico utile di proprietà della fabbrica stessa
• i commissionari e gli agenti di vendita possono utilizzare l’autorizzazione alla circolazione in prova anche per i veicoli usati, compresi quelli ritirati in permuta
L’autorizzazione ha validità annuale ed è soggetta a rinnovo entro 6 mesi dalla sua scadenza, a pena di restituzione della stessa all’UMC. Resta fermo il divieto di utilizzare un’autorizzazione scaduta, anche se non fossero ancora trascorsi 6 mesi dalla sua scadenza.

 

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