Con la Circolare n. 14 diffusa il 6 giugno, l’Agenzia delle Entrate detta le istruzioni su come utilizzare il credito d’imposta spettante alle imprese per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, rendendolo così operativo anche a seguito della pubblicazione del nuovo codice tributo per l’utilizzo in compensazione con modello F24. Ma vediamo chi sono i soggetti beneficiari e i requisiti per accedere nonchè le modalità di fruizione del credito.
L’agevolazione introdotta dall’art. 28 del DL Rilancio, consiste, come sappiamo, in un credito d’imposta pari:
L’importo del canone da prendere come base di riferimento, è quello versato nel periodo d’imposta 2020 per ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio, ed è comunque necessario che il canone sia stato corrisposto. In caso di mancato pagamento la possibilità di utilizzare il credito d’imposta resta sospesa fino al momento del versamento. Se il canone invece è stato versato in via anticipata, sarà necessario individuare le rate relative ai mesi di fruizione del beneficio parametrandole alla durata complessiva del contratto.
Nella Circolare, l’Agenzia precisa che quando le spese condominiali sono pattuite come voce unitaria all’interno del canone di locazione e tale circostanza risulti dal contratto, anche le spese condominiali possano concorrere alla determinazione dell’importo sul quale calcolare il credito d’imposta.
I beneficiari del credito d’imposta canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda sono:
Il credito d’imposta spetta a condizione che i soggetti sopra elencati abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente; tale calo del fatturato o dei corrispettivi deve essere verificato mese per mese, pertanto potrà verificarsi il caso, ad esempio, che spetti il credito d’imposta solo per uno dei mesi elencati.
Il credito d’imposta è utilizzabile:
può essere ceduto fino al 31 dicembre 2021:
Nelle ipotesi in cui il pagamento del canone non sia ancora avvenuto non sarà possibile fruire in via anticipata del credito, in questo caso però è possibile prendere in considerazione l’opzione di cessione del credito d’imposta al locatore a titolo di pagamento del canone, ottenendo così uno sconto sul canone ancora da versare.
In tale ipotesi il versamento del canone è da considerarsi avvenuto contestualmente al momento di efficacia della cessione, ovvero considerata la finalità della norma di ridurre l’onere che grava in capo al locatario, è possibile fruire del credito, qui in esame, attraverso la cessione dello stesso al locatore, fermo restando che in tal caso deve intervenire il pagamento della differenza tra il canone dovuto ed il credito di imposta.
Il cessionario a sua volta potrà utilizzare esclusivamente il credito:
In relazione al cessionario, la quota di credito non utilizzata nell’anno non può essere utilizzata negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. In tali casi, il credito non utilizzato può essere oggetto di ulteriore cessione solo nell’anno stesso.