La scorsa settimana in Consiglio dei Ministri è stato approvato in via preliminare un decreto che modifica la direttiva in tema di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.
Le nuove norme, in particolare, prevedono l’inserimento delle sostanze tossiche per la riproduzione (sostanze reprotossiche) tra quelle soggette a controlli e verifiche e alcuni livelli soglia di sostanze già presenti. Di conseguenza per i datori di lavoro andranno modificati DVR e cartelle sulla sorveglianza sanitaria.
Vediamo più in dettaglio.
1) Le modifiche al TU sicurezza: inserimento sostanze reprotossiche
Il testo di legge, ancora in forma provvisoria, prevede in particolare modifiche al testo unico sulla sicurezza 81/2001, in conformità al Piano europeo di lotta contro il cancro del 3 febbraio 2021, recepito dalla Direttiva 2022/431.
Sul tema INAIL aveva già pubblicato un documento di approfondimento (è possibile consultarlo in allegato a questo articolo). Con il decreto legislativo in corso di approvazione si modifica innanzitutto la denominazione del secondo capo del titolo IX, che diventa «protezione da agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione» e sono previsti di conseguenza interventi in tutti i seguenti ambiti:
– l’individuazione e la valutazione dei rischi di esposizione ad agenti pericolosi per la salute;
– l’esclusione o riduzione dell’esposizione (con la previsione di relativi valori limite);
– le informazioni da fornire all’autorità competente;
– le misure per i casi, prevedibili o non prevedibili, di aumento dell’esposizione;
– l’accesso alle zone di rischio;
– le misure igieniche e di protezione individuale;
– l’informazione e la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti nonché la consultazione e partecipazione degli stessi;
– la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti;
– la conservazione della documentazione.
2) Sostanze reprotossiche: le conseguenze per i datori di lavoro
Il recepimento della direttiva comporta per i datori di lavoro nuovi divieti di utilizzo di queste sostanze tossiche o, per quelle con valore limite, l’impossibilità di produzione in ambienti chiusi
Diventerà dunque necessario per numerose aziende aggiornare i documenti di valutazione del rischio e i piani di formazione e informazione dei lavoratori esposti o che possono essere esposti alle sostanze tossiche per la riproduzione, nonché agli agenti cancerogeni o mutageni «compresi quelli contenuti in farmaci pericolosi».
Riguardo l’obbligo di sorveglianza sanitaria verranno fissati specifici valori limite biologici sulla base dei quali dovranno essere aggiornati anche registro di esposizione e cartelle sanitarie dei dipendenti. Questi valori saranno indicati nell’allegato XLIII-bis del Dlgs 81/2008 .
I dati riguardanti l’esposizione a sostanze tossiche dovranno essere conservati per almeno 5 anni dalla cessazione dell’esposizione al rischio.
Viene anche modificato l’allegato III della direttiva 2004/37/Ce, con l’inserimento di nuove sostanze e nuovi valori limite per altre, tra cui il benzene.