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COEFFICIENTI DI MAGGIORAZIONE PER L’ADEGUAMENTO DELLE RIMANENZE DI MAGAZZINO

25 Giu 2024

Nelle scorse ore il Ministero dell’Economia e della Finanza ha pubblicato un decreto, di cui ora si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, che contiene i coefficienti di maggiorazione necessari all’adeguamento delle rimanenze di magazzino 2024.
Lunedì prossimo, 1° luglio, in ritardo di un giorno rispetto al termine ordinario del 30 giugno che quest’anno cade di domenica, è in scadenza il versamento della prima rata dell’ imposta sostitutiva prevista per il riallineamento delle rimanenze di magazzino stabilito dalla Legge di Bilancio 2024.
Per determinare i coefficienti sono state utilizzate le dichiarazioni dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli ISA, indici sintetici di affidabilità fiscale, relative al periodo d’imposta 2022.

Tali valori servono a determinare l’IVA e l’imposta sostitutiva dell’IRPEF, IRES e IRAP dovuta dai soggetti che rientrano nella rottamazione.
Rottamazione del magazzino: il pagamento per adeguare le rimanenze
Gli esercenti attività d’impresa che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio posso richiedere l’adeguamento delle rimanenze in sede di dichiarazione dei redditi.
A stabilirlo è l’art. 1, comma 78, della legge di Bilancio 2024, relativamente al periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023.
L’operazione può essere effettuata mediante:
– l’eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi;
– l’iscrizione di valori in precedenza omessi.
Nel primo caso, è necessario procedere con il versamento dell’IVA e di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP.
Nel caso di iscrizione di valori, invece, il contribuente è tenuto soltanto al pagamento dell’IVA.
Il versamento dell’importo dovuto si effettua tramite il modello F24, in due rate di pari importo:
– la prima, entro il termine previsto per il pagamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta 2023;
– la seconda, entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto relativa al periodo d’imposta 2023.
I codici tributo da inserire nei modelli F24 sono stati forniti dall’apposita risoluzione dell’Agenzia delle Entrate.

Invitiamo chiunque desiderasse ricevere maggiori informazioni in merito a quanto sopraesposto a contattare i nostri uffici al n. 0422 815 544, interno n. 1.

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