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MAGGIORAZIONE DEDUZIONE COSTO ASSUNZIONI: ECCO IL DECRETO DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

02 Lug 2024

La scorsa settimana è stato pubblicato sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze il decreto ministeriale attuativo della Maggiorazione del costo del lavoro ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni previsto dall’articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.di riforma dell’IRPEF e IRES.
Ai fini della determinazione del reddito per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 la norma dispone in particolare per i titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni:
• una maggiorazione pari al 20% del costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e
• un’ulteriore deduzione pari al 10% in presenza di nuove assunzioni a tempo indeterminato di dipendenti rientranti nelle categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela di cui all’Allegato 1 del decreto legislativo n. 216 del 2023.

All’Articolo 3 si stabiliscono i requisiti per beneficiare della maggiorazione del costo del lavoro:
• soggetti ammessi: include le entità elencate nell’articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c) del TUIR, le loro stabili organizzazioni in Italia, le imprese individuali, le società di persone e gli esercenti arti e professioni;
• attività continuativa: L’agevolazione è disponibile per chi ha esercitato l’attività per 365 giorni prima del periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2023, o 366 giorni se l’anno include il 29 febbraio;
• esclusioni: sono escluse le imprese in liquidazione ordinaria o sottoposte a procedure di liquidazione giudiziale;
• enti non commerciali: la maggiorazione è applicabile solo per le assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato impiegati nell’attività commerciale, a condizione di separata evidenza contabile;
• attività miste: per attività con redditi determinati in modo non analitico, la maggiorazione non è disponibile per i lavoratori impiegati esclusivamente in tali attività.

La maggiorazione è concessa se il numero di lavoratori a tempo indeterminato alla fine del periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2023 supera il numero medio di lavoratori a tempo indeterminato dell’anno precedente.
• Esclusioni specifiche: Non si considera il personale assunto per stabili organizzazioni all’estero, né i dipendenti assunti da altre società del gruppo.
• Conversioni contrattuali: Le conversioni da contratti a tempo determinato a tempo indeterminato sono incluse nel calcolo dell’incremento.
• Soci lavoratori e contratti part-time: I soci lavoratori delle cooperative e i contratti part-time sono considerati proporzionalmente.
• Calcolo dell’incremento: Il calcolo dell’incremento occupazionale non considera i lavoratori in distacco e tiene conto dei lavoratori con contratti di somministrazione proporzionalmente alla durata del rapporto.

Invitiamo chiunque desiderasse ricevere maggiori informazioni in merito a quanto sopraesposto a contattare i nostri uffici al n. 0422 815544, interno n. 2.

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